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Nomina collaboratori
E' superata, nonostante la mancata approvazione del provvedimento legislativo di riforma degli organi collegiali, la disposizione contenuta nell'art. 7 comma 2 lettera h del D.Lgs. N.297/94, secondo la quale il collegio dei docenti eleggeva i collaboratori del capo d'istituto. Da settembre il dirigente avrà la facoltà di avvalersi di docenti da lui designati nello svolgimento delle sue attività organizzative ed amministrative (D. Lgs 6.3.1998 n.59, confluito nel comma 5 dell'art. 25bis del D.Lgs. 3.2.1993 n.29). Il dirigente sarà affiancato, quindi, dalle funzioni obiettivo, designate dal collegio docenti con compiti relativi all'ambito didattico, e da altri docenti, da lui designati, a cui potrà delegare compiti di natura organizzativa, amministrativa e gestionale. Ricordiamo che i docenti "scelti" non sono tenuti ad accettare l'incarico e che il compenso loro destinato dal contratto è pari a 28.000 lire lorde all'ora, gravanti sul fondo dell'istituzione scolastica.
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Atti definitivi
"I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche […] divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo" (Autonomia, DPR n.275 del 8/3/1999 art. 14 comma 7). Per atti definitivi la giurisprudenza corrente intende quelli rispetto ai quali non è più ammesso ricorso gerarchico cioè ad un livello più alto della stessa amministrazione. A questa regola fanno eccezione, nella scuola, i provvedimenti in materia di personale e di disciplina degli alunni. In questo contesto, dunque, la forma degli atti diventa elemento essenziale che ne caratterizza la validità. La carenza dei requisiti formali, come appunto l'affissione per quindici giorni all'albo, è motivo sufficiente per chiedere (e ottenere) la nullità del provvedimento. Tutti gli atti soggetti a pubblicazione, inoltre, dovranno essere accompagnati dalla menzione che è ammesso ricorso avverso entro quindici giorni indirizzato al dirigente. Tutte le decisioni sui ricorsi devono a loro volta essere pubblicate, con la dicitura che si tratta di atti amministrativi definitivi e che la sede competente per ulteriori ricorsi è quella giudiziaria indicando, in questo caso, il termine utile per la presentazione dei ricorsi (sessanta giorni per il TAR, da sei mesi ad un anno, generalmente, per il tribunale civile). E' previsto, anche in assenza di ricorso di terzi, l'esercizio del potere di autotutela esercitato dal dirigente o dal collegio deliberante. E' bene sottolineare che tale facoltà significa tutela dell'amministrazione, non del singolo: ne consegue che va esercitato in casi eccezionali alla presenza di evidenti errori materiali. Deve dunque essere un provvedimento tempestivo. Qualora ci fossero dubbi o spiegazioni incomplete o reticenti la miglior
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autotutela consiste nell'uscire dall'aula al momento della votazione o nel votare contro motivando tale determinazione con la scarsa conoscenza del problema, assicurandosi che l'uscita o il voto contrario siano riportati a verbale insieme al nome (o i nomi) dei dissenzienti. E' l'unico modo per evitare spiacevoli 'inconvenienti' futuri. Grazia Perrone
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Contrattazione d'Istituto
Con l'autonomia i capi d'Istituto hanno acquisito la dirigenza; non è un caso che alcuni di essi siano eccitati e ringalluzziti. Già da settembre è possibile avviare una contrattazione d'Istituto e dovranno essere predisposti i tavoli di confronto per la stipula di veri e propri contratti per regolare l'organizzazione interna e in particolare: - utilizzazione del personale in base al POF: articolazione dell'orario; rientri pomeridiani; assegnazione ai plessi, alle classi ed alle attività di arricchimento formativo, a quelle che prevedono la flessibilità, … - diritti sindacali: modalità di svolgimento delle assemblee sindacali all'interno dell'Istituto, contingenti di personale per i servizi minimi da garantire in caso di sciopero; - sicurezza sul lavoro: legge 626/1994, art. 4 del contratto 1999, art. 54 e seguenti del Contratto Integrativo; - personale ATA: organizzazione dell'orario di lavoro, personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'Istituto. Tutto ciò che era argomento d'informazione (art.6 del Contratto di Lavoro) diventa ora contrattabile. Le trattative saranno condotte in via transitoria dai rappresentanti sindacali d'Istituto nominati dalle Organizzazioni Sindacali (RSA) e, dopo le rela
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Collaboratore vicario
Nella stessa linea interpretativa, è da rivedere le figura del vicario, che non è più citato dalla normativa sui dirigenti né da quella sull'autonomia. Del resto non esiste, negli altri ambiti della dirigenza pubblica, un funzionario che sia vicario del dirigente senza appartenere a sua volta alla qualifica dirigenziale. Pertanto le funzioni del dirigente saranno assolte da uno dei suoi collaboratori, da lui stesso designato, in caso di assenze brevi o di coincidenza di impegni; nel caso di assenza prolungate l'Ufficio Scolastico Regionale designerà un dirigente incaricato della reggenza pro tempore dell'ufficio.
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