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E' possibile articolare in modo flessibile l'orario di lavoro (Contratto Integrativo, art. 31) se si delibera una "intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lezione e l'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica"; per tale flessibilità è previsto un compenso forfetario di 300-600 mila lire lorde annue da reperire nel fondo d'istituto. L'argomento può rientrare nella contrattazione sindacale d'istituto.
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La riduzione dell'ora di lezione degli alunni, deliberata dal Consiglio d'Istituto per motivi estranei alla didattica, non comporta alcun obbligo di recupero da parte dei docenti (C.M. 243/79 del 4/8/95); la riduzione dell'ora di lezione deliberata dai docenti nell'ambito del POF comporta il recupero delle frazioni orarie residue, nel rispetto della quota oraria nazionale obbligatoria.
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