I classici fichi secchi

E' possibile articolare in modo flessibile l'orario di lavoro (Contratto Integrativo, art. 31) se si delibera una "intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lezione e l'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica"; per tale flessibilità è previsto un compenso forfetario di 300-600 mila lire lorde annue da reperire nel fondo d'istituto. L'argomento può rientrare nella contrattazione sindacale d'istituto.

La riduzione dell'ora di lezione degli alunni, deliberata dal Consiglio d'Istituto per motivi estranei alla didattica, non comporta alcun obbligo di recupero da parte dei docenti (C.M. 243/79 del 4/8/95); la riduzione dell'ora di lezione deliberata dai docenti nell'ambito del POF comporta il recupero delle frazioni orarie residue, nel rispetto della quota oraria nazionale obbligatoria.