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zazione delle metodologie e degli strumenti didattici, compresi i libri di testo, dovranno essere coerenti col POF" (Autonomia,art.4, comma 5).
Il POF non è un nostro personale o collegiale strumento di lavoro, ma un biglietto da visita della Scuola, che mostra a tutti (legge n°241/'90 sulla trasparenza) il "servizio" offerto agli "utenti". Sarà saggio e prudente mantenersi aderenti più possibile ai Programmi prescritti, senza troppi voli di fantasia ed impegni per attività che non si è sicuri di poter attuare, anche per non dover poi giustificarsi per ciò che non si è riusciti a realizzare. "Il piano del P.O.F. è reso pubblico e consegnato alle famiglie all'atto d'iscrizione" (Autonomia, art.5), pertanto va definito a gennaio; a settembre si deliberarà soltanto il piano delle attività, per dare concretezza al POF, ed eventuali modifiche, che vanno però giustificate (presentandole ai genitori).
Attività aggiuntive.
Se deliberate - diventano obbligatorie sia per chi li desidera sia per chi non li approva: "Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal P.O.F. (N.C. Art.24 Comma 4). E ancora: "Le attività aggiuntive di insegnamento….sono deliberate dal Collegio dei Docenti in coerenza con il P.O.F."(N.C.art.25 comma 2). Le attività così decise non sono quantificate nel Contratto neppure con un tetto massimo, state attenti! Trovate prima il collega disponibile a svolgere l'attività aggiuntiva che considerate veramente utile e soltanto dopo deliberate di inserire l'attività tra quelle da incentivare col fondo d'istituto, sapendo che "sono da considerare retribuibili…solo quelle eventualmente eccedenti il limite (quaranta ore) previsto per le attività a carattere collegiale nell'art.42 comma 3 del vecchio contratto" (art.25, comma 5 del nuovo contratto). E' opportuno fissare anche un tetto massimo di ore per ogni attività, in modo che non rimangano residui nel fondo d'istituto, distribuiti poi a discrezione del capo d'Istituto. Il Collegio dei Docenti PUÒ articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro individuando attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (V.C.art. 43, comma 3 e N.C. art.25), quindi non è obbligatorio costituirle e comunque saranno possibili "nell'ambito delle risorse disponibili" (NC art. 25, comma 2): il fondo d'Istituto è sempre più insufficiente rispetto alle esigenze, attenti quindi a valutare le risorse economiche a disposizione,
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prima di deliberare un'attività aggiuntiva. La normativa non conosce comunque la parola "referente" né "fiduciario" di plesso. Il Collegio dei Docenti non è il nostro datore di lavoro e non dovrebbe deliberare sul nostro orario prevedendo uno straordinario obbligatorio, pur se retribuito.
Formazione, aggiornamento.
L'incompetenza non sarà una giustificazione valida, neppure, rispetto le più strane richieste di un POF fantasioso, perché nel Contratto è anche previsto: "L'Amministrazione dovrà assicurare in via prioritaria alle istituzioni scolastiche (Consigli di Circolo) opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal Collegio dei Docenti, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal P.O.F. "(N.C. Art.12, comma 2).
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale (N.C., Art.13, Comma 1) La partecipazione non è obbligatoria!
Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento (N.C.Art.13, comma 2), cioè quando non ci sono lezioni o con sospensione delle lezioni. Potrebbero essere anche al pomeriggio, purtroppo, in quanto non è precisato che si devono tenere in giornate non coincidenti con le lezioni o con le riunioni collegiali previste.
I docenti possono usufruire di 5 giorni di esonero dal servizio nel corso dell'anno scolastico per aggiornamenti autorizzati dall'Amministrazione, con sostituzione secondo le norme per le supplenze brevi (N.C.Art.13, Comma 3). Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso per le spese di viaggio (N.C.Art.13 Comma 4)
Autonomia organizzativa.
Nel POF le Istituzioni scolastiche possono prevedere, pur rispettando il monte-ore annuo o pluriennale o di ciclo per ogni disciplina, stabilito dal Ministero: 1) un'articolazione modulare anche diversa dalle consuete; 2) ore di lezione di 50'/55' o quant'altro, con l'utilizzazione dei tempi residui
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