sempre ai fini dell'insegnamento; 3) percorsi didattici individualizzati, anche per gruppi, specie in presenza di handicap; 4) formazione di gruppi di classi diverse, in orizzontale o in verticale; 5) percorsi formativi che coinvolgono più discipline (Art. 4, Comma 2, Autonomia); orario delle discipline su base plurisettimanale (Art. 5, Comma 3, Autonomia). Tutto ciò è stato ribadito nel D.M. 111 del 22 aprile 1999.

Poiché va rispettato il monte ore annuo di ciascuna disciplina, bisognerà considerare le ore perse per festività o sospensione delle lezioni e quindi calcolare la distribuzione delle ore in modo opportuno.
Si sconsiglia si ridurre l'ora di lezione senza una corrispettiva riduzione dell'orario di permanenza a scuola dei bambini, in quanto è senz'altro più faticoso sia per gli alunni sia per gli insegnanti concentrare il lavoro in tempi ristretti e offrire più proposte didattiche nella stessa giornata, andando contro il principio tanto sbandierato dei "tempi distesi".
La costruzione di un orario scolastico semplice e rispettoso dei bio-ritmi di tutti è fondamentale per un ambiente sereno di apprendimento, senza lo spezzettamento delle attività e il frenetico entrare ed uscire di alunni o di insegnanti che si avvicendano.

Il pericolo più grave, accumulando i minuti non spesi per le lezioni frontali, è quello di permettere di "ampliare l'offerta formativa" con attività obbligatorie ed aggiuntive all'orario settimanale degli alunni (anche il recupero potrebbe configurarsi in questa forma).

Con la riduzione dell'ora a 50-55' (Autonomia, art.4 comma 2b) si poteva utilizzare il tempo residuo soltanto in materie curricolari. Ma attenzione: dal 22 aprile scorso, col D.M. n°111 si introduce una novità importante: non si pone più alcun vincolo sul riutilizzo della quota oraria residua, nell'ambito del curriculum obbligatorio.

L'art. 1bis del D.M. citato prevede la possibilità di un decremento orario di ciascuna disciplina e attività fino al 15 % del relativo monte ore annuale (il minimo indicato per le singole discipline moltiplicato per 33 settimane).
Di conseguenza, si potrebbe anche configurare per gli alunni un tempo-scuola ridotto (sperando che i Programmi siano ridimensionati) e di un'offerta di attività facoltative, non attinenti strettamente al curricolo. Finalmente potrebbe sparire l'obbligatorietà dei rientri o dei prolungamenti pomeridiani!

Già nell'art.13, Comma 1 sull'Autonomia, era stata prevista la possibilità d'indicare nel POF i CURRICOLI INTEGRATIVI, con discipline ed attività liberamente scelte dalle Istituzioni Scolastiche per valorizzare il pluralismo culturale e territoriale, le esigenze e le attese delle famiglie, degli enti locali, sociali, culturali ed economici del territorio; a tal fine le scuole potranno allora consociarsi e alle famiglie sarà offerta la possibilità di opzione (Art. 8, Autonomia).

Cominciamo a pensare ad altre possibili organizzazioni interne, per superare le difficoltà emerse dalla realizzazione dei vecchi "moduli": l'insegnante prevalente, il modulo stellare, la scuola integrata (con l'intervento di personale esterno),     … l'insegnante unico ...

Nel predisporre il P.O.F. le Istituzioni scolastiche devono assicurare: 1) recupero e sostegno; 2) modalità e criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale; 3) criteri per un'autovalutazione periodica delle Istituzioni rapportando obiettivi e risultati. (Art. 4, Comma 4, Autonomia); 4) non meno di cinque giorni di lezione settimanali (Art.5, Comma 3, Autonomia).

Riguardo al punto 1) si ricorda che il progetto per il recupero di un alunno o di alcuni alunni che ne abbiano effettivamente bisogno deve essere presentato, per l'approvazione, al Collegio dei Docenti, prevedendo un massimo di 110 ore annue per classe dedicate a tal fine e reperibili nella nostra quota oraria di contemporaneità (Contratto Decentrato Nazionale sulle supplenze brevi del 5/11/97, ancora in vigore). Si consiglia vivamente di prevedere, nel progetto, attività da svolgere all'interno dell'orario normale degli alunni, altrimenti si costringerebbero i bambini con difficoltà ad un penalizzante e discriminante prolungamento dell'orario scolastico.

Le restanti ore della nostra contemporaneità resteranno, come previsto dallo stesso Contratto Decentrato, "a disposizione per le supplenze", e non per qualsiasi altra attività che il Capo d'Istituto pensi di chiederci. Essere a disposizione" significa essere reperibili se è necessaria una supplenza, quindi significa rimanere nell'edificio scolastico, segnalando alla Segreteria o ai bidelli in quale aula intendiamo permanere.
Se non ci sono bambini bisognosi di recupero, tutta la quota oraria di contemporaneità deve essere "a disposizione per le supplenze", secondo un orario depositato nella Segreteria della scuola all'inizio

dell'anno scolastico. L'obbligo di servizio viene assolto anche se in detto orario non si verificano supplenze, sono quindi illegittime imposizioni di cambi d'orario o pretese di reperibilità a domicilio.

Quando l'organizzazione didattica permette l'espletamento dell'attività d'insegnamento in 5 giorni, gli insegnanti interessati che godono di un
giorno libero non possono essere obbligati a modificare i loro impegni modificando l'orario depositato presso la Segreteria (Circ. Min. n.271/91).

Ancora un consiglio sull'orario: se volete salvaguardare la possibilità di chiedere i
6 giorni di ferie, prevedete di concentrare in una stessa giornata le ore di contemporaneità, per garantire la "copertura" della classe senza oneri aggiuntivi per lo Stato, cioè senza la necessità di nominare supplenti (N.C.art 49).

Assegnazione ai plessi, alle classi e alle attività.

Il Capo d'Istituto assegna i docenti ai plessi, alle classi e alle attività, secondo i criteri generali stabiliti dai Consigli di Circolo e le proposte del Collegio dei Docenti nell'ambito del PEI-POF, nel rispetto della continuità didattica, delle competenze professionali, nonché delle opzioni ed esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione ai plessi avverrà in via prioritaria per i docenti già titolari del Circolo e successivamente per i nuovi arrivati; in caso di concorrenza l'assegnazione avverrà sulla base dei titoli utilizzati anche per i trasferimenti (C.M. 280/1997 e CCND 19.12.1997, nota del Direttore Generale Istr. Elem. Del 3.4.97 e Art.26 dell'O.M. 2/2/2000). Sulle predette operazioni sarà data informazione ai delegati sindacali di Istituto, ai quali è data anche facoltà di contrattazione.

E' opportuno che il Collegio dei Docenti stabilisca il criterio fondamentale che tutti debbano essere riconfermati sempre e comunque nel plesso per continuità didattica, altrimenti potrebbe accadere che sulle prime classi, sulle quali la continuità non può essere invocata, chiunque possa chiedere l'assegnazione e, fatta la graduatoria interna, eventuali altri titolari con minore punteggio potrebbero trovarsi sballottati in un altro plesso.

Al contrario, se un insegnante desidera spostarsi da un plesso ad un altro dello stesso Circolo può chiederlo per iscritto