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Circa la pensionabilità del
compenso accessorio, fondo istituto, concorsaccio e simili.
Richiesto da numerosi colleghi cerco di spiegare in breve perché le 96.000 lire di fondo
accessorio non sono in realtà pensionabili.
Fino agli anni 70 la pensione del dipendente pubblico veniva calcolata sulla base massima
dell'80% raggiungibile con 40 anni di servizio.
Successivamente in base all'art. 43 del DPR 1092/73, integrato dalla
legge 177/1976 la suddetta percentuale veniva aumentata del 18%, facendo in modo che con
40 anni la pensione venisse computata in ragione del 94,4% (80% + 18% dell'80%).
Sulla maggiorazione non veniva pagata la quota di contributi a carico del datore di lavoro
(6.62% attualmente), a tale dimenticanza rimediava l'on. Dini che con la legge 335/95
istituiva il conguaglio previdenziale, stabilendo che ogni dipendente pagasse una volta
l'anno la differenza del 6,62 % sul 18% dello stipendio (tale conguaglio viene ora
rateizzato in 5 comode rate da gennaio a maggio di ciascun anno).
Nel contempo la stessa legge 335/95, appositamente interpretata dalla CM 138/96, stabiliva
che in caso di compensi accessori essi fossero pensionabili solo per la parte eccedente il
18% dello stipendio lordo annuo, e che le trattenute pensionistiche sull'accessorio
andassero a scomputare il "debito previdenziale".
Di conseguenza le 96.000 non sono pensionabili e le trattenute previdenziali (circa 5.500
al mese) vanno a diminuire il debito da trattenere in sede di conguaglio previdenziale.
Il concorsaccio sarebbe solo pensionabile in piccola parte.
Esempio pratico:
Stipendio annuo lordo 30.000.000 18% =
5.400.000
In questa ipotesi è pensionabile solo ciò che supera questo tetto, quindi chi conquista
il premio vede pensionabili 600.000 lire annue del concorsaccio, + le 96.000 X 12, perché
il concorsaccio ha pagato il debito con la quota di 5.400.000.
Rino Di Meglio
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