IL galateo del bravo scioperante

Compensi 
pensionabili

sonale docente che deve accogliere l'alunno.
Fase n° 3 - Si aderisce o non aderisce allo sciopero.
Fase n° 4 - Il capo d'Istituto dovrebbe incaricare un bidello al controllo dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico, per non accettare quelli che, alla prima ora, non hanno l'insegnate previsto nell'orario scolastico.
Trattandosi di minori, nel caso fossero fatti entrare dovrebbero comunque essere sorvegliati: o da un insegnante non scioperante o da un bidello o dallo stesso Direttore didattico. Il servizio di sorveglianza non prevede limiti numerici: una personal sola può sorvegliare un numero indeterminato di minori, essendo sufficiente che siano visivamente controllabili in un ambiente capace di accoglierli.
Fase n° 5 -  La segreteria della scuola raccoglie i dati numerici dei partecipanti allo sciopero per inviarli al Provveditorato che, a sua volta, li inoltrerà al Ministero.
Anche gli insegnanti che non prestano servizio nella giornata dello sciopero possono pretendere di non essere esclusi da una legittima forma di protesta che vogliono  condividere: basterà una semplice dichiarazione scritta di adesione allo sciopero.
Si può chiedere anticipatamente al Capo d'Istituto uno spostamento del "giorno libero", ma è sua facoltà concederlo o respingerlo.

  G. B.

Circa la pensionabilità del compenso accessorio, fondo istituto, concorsaccio e simili.
Richiesto da numerosi colleghi cerco di spiegare in breve perché le 96.000 lire di fondo accessorio non sono in realtà pensionabili.
Fino agli anni 70 la pensione del dipendente pubblico veniva calcolata sulla base massima dell'80% raggiungibile con 40 anni di servizio.

Successivamente in base all'art. 43 del DPR 1092/73, integrato dalla legge 177/1976 la suddetta percentuale veniva aumentata del 18%, facendo in modo che con 40 anni la pensione venisse computata in ragione del 94,4%  (80% + 18% dell'80%). Sulla maggiorazione non veniva pagata la quota di contributi a carico del datore di lavoro (6.62% attualmente), a tale dimenticanza rimediava l'on. Dini che con la legge 335/95 istituiva il conguaglio previdenziale, stabilendo che ogni dipendente pagasse una volta l'anno  la differenza del 6,62 % sul 18% dello stipendio (tale conguaglio viene ora rateizzato in 5 comode rate da gennaio a maggio di ciascun anno).
Nel contempo la stessa legge 335/95, appositamente interpretata dalla CM 138/96, stabiliva che in caso di compensi accessori essi fossero pensionabili solo per la parte eccedente il 18% dello stipendio lordo annuo, e che le trattenute pensionistiche sull'accessorio andassero a scomputare il "debito previdenziale".
Di conseguenza le 96.000 non sono pensionabili e le trattenute previdenziali (circa 5.500 al mese) vanno a diminuire il debito da trattenere in sede di conguaglio previdenziale.
Il concorsaccio sarebbe solo pensionabile in piccola parte.
Esempio pratico:
Stipendio annuo lordo 30.000.000            18% = 5.400.000
In questa ipotesi è pensionabile solo ciò che supera questo tetto, quindi chi conquista il premio vede pensionabili 600.000 lire annue del concorsaccio, + le 96.000 X 12, perché il concorsaccio ha pagato il debito con la quota di 5.400.000.
  Rino Di Meglio

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