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cura di Rino Di Meglio
PREMESSA Siccome
alcuni Dirigenti Scolastici, non ben informati sul concetto di Responsabilità
civile, arrivano fino al punto di invertire le responsabilità tra famiglia
e scuola, allargando gli obblighi dei docenti oltre quelli previsti dalla
legge, riteniamo opportuno ripubblicare questo inserto (già apparso su
SAM-Notizie di qualche anno fa) al fine di fare chiarezza sull’argomento. La
responsabilità dei docenti ha dei precisi limiti temporali e territoriali
ed è cervellotico pretendere da loro che, quando abbiano terminato
l’orario di servizio ed accompagnato gli alunni fuori dall’area
scolastica, procedano ad identificare ed aspettare le persone che giungano a
ritirare o meno i minori. Al
contrario il docente è tenuto a svolgere rigorosamente tali controlli
qualora qualcuno si presentasse a chiedere in consegna l’alunno durante
l’orario delle lezioni. Terminato
l’orario e fuori dall’ambito scolastico, la responsabilità (sotto tutti
i suoi aspetti) è a carico di chi esercita la patria potestà. Nell’esercizio
della loro professione sugli insegnanti incombono tutte le responsabilità
dei normali pubblici dipendenti, ma la responsabilità caratteristica,
quella che genera le maggiori preoccupazioni, è derivante dalla vigilanza
sugli alunni minori. Di questo tratteremo, cercando di semplificare al
massimo ed evitando più possibile le terminologie tecniche. Tipi
di responsabilità La
prima fondamentale distinzione va effettuata sulla natura della
responsabilità, ovvero penale o civile, questa distinzione va individuata
in relazione al tipo di norma di legge che viene violata. La
responsabilità penale
si ha allorchè si commetta un reato e la legge prevede l’erogazione di
una pena che può implicare restrizione della libertà personale (arresto o
reclusione) o può essere di carattere pecuniario (multa o ammenda). La
responsabilità civile
si ha quando si è responsabili di un fatto che abbia causato un danno a
terzi, con conseguente obbligo di risarcimento al danneggiato. Talvolta
da un unico evento possono derivare responsabilità tanto penali che civili,
in questo caso il responsabile può subire ovviamente conseguenze penali e
civili. La
responsabilità civile viene, a sua volta suddivisa in due categorie: diretta
quando il responsabile
ha lui stesso provocato il danno, oppure non ha impedito, con il proprio
comportamento che un’altra persona lo provocasse; indiretta
quando si è chiamati a rispondere di un fatto compiuto da altra persona o
cosa di cui si risponde giuridicamente (per es. la casa o l’automobile). Determinazione
del danno Il
danno da risarcire consiste in “danno patrimoniale” quando si verifica
una diminuzione del patrimonio del danneggiato ed in cosiddetti “danni
morali” che attengono a sofferenze patite, danni alla vita di relazione
ecc., l’ammontare viene stabilito dal Giudice. La
responsabilità degli insegnanti. La
prima e fondamentale norma giuridica da cui deriva la responsabilità degli
insegnanti è l’art. 28 della Costituzione: “I
funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi
la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici”. Si
evince quindi che il danneggiato chiamerà in causa tanto il responsabile
che la stessa Amministrazione pubblica. L’altra
norma di carattere generale è l’art. 2043 del Codice Civile che obbliga
al risarcimento chiunque causi ad altro un danno ingiusto Le
due norme di legge che riguardano direttamente i docenti sono gli articoli
2047 e 2048 del Codice Civile; l’art. 2047 riguarda il danno cagionato da
chi è “incapace di intendere e di volere”, il risarcimento è addossato
a chi era tenuto alla sorveglianza, salvo che non dimostri di non aver
potuto impedire il fatto. Tale
norma può essere applicata nel caso di alunni in tenerissima età, quali
quelli affidati alla Scuola dell’infanzia, ovvero ad alunni più grandi,
ma in particolari situazioni, quali quelli portatori di handicap. Il
bambino incapace di intendere e volere è esente da qualsiasi responsabilità. La
norma che riguarda invece, nella maggior parte dei casi, gli insegnanti è
l’art. 2048 che parla di “precettori” per indicare la categoria degli
insegnanti. La
giurisprudenza ha esteso l’elencazione delle persone responsabili, di cui
all’art. 2048 C.C., a tutti coloro che svolgono mansioni di istruttori, di
insegnanti e di vigilanza dei minori, quali non solo la categoria degli
insegnanti veri e propri di scuole, sia private che pubbliche, sia di
istituti tanto di natura pubblica che privata o anche religiosa, ma anche il
maestro di sci o di nuoto, l’allenatore sportivo ecc. La responsabilità
dell’insegnante è presunta e riposa sull’omessa vigilanza dei minori,
in quanto questi soggetti, per la loro immaturità, possono facilmente
arrecare danni agli altri, per cui chi è tenuto alla sorveglianza deve
impedire tale eventualità. In
taluni casi vi può essere corresponsabilità tra insegnanti e genitori, con
conseguente suddivisione dell’obbligo di risarcimento dei danni. La
legge prevede, comunque la “non responsabilità” di chi provi di non
aver potuto impedire il fatto dannoso. Come
si vede, mentre in linea generale spetta al danneggiato provare i danni, nel
caso dei docenti vige il principio della “presunzione di colpa”, essendo
posto a suo carico di dimostrare il contrario. Che
deve fare l’insegnante? Deve dimostrare, per prima cosa, di essere stato
materialmente presente tra i bambini e, in secondo luogo, di aver utilizzato
tutti gli accorgimenti, previsti da una normale diligenza, per evitare
eventuali incidenti. Ad
esempio l’insegnante che, per forza maggiore, debba assentarsi dalla
classe, è tenuto a farsi sostituire o da altro collega, o da personale
ausiliario. In nessun modo la classe può essere affidata ad un alunno. Un altro caso particolare può essere individuato nella responsabilità di un insegnante per incidente avvenuto fuori dalla scuola, qualora l’alunno sia stato allontanato, dopo esservi entrato, senza che alla famiglia sia stato dato regolare preavviso. Limiti
della responsabilità degli insegnanti. Abbiamo
visto che l’art. 28 della Costituzione rende responsabile anche lo Stato
per i danni commessi dai propri dipendenti, tale previsione ha trovato
attuazione nella legge n. 312 del 1980, art. 61. Tale
norma è di fondamentale importanza perché libera gli insegnanti dalla
responsabilità civile verso terzi (assunta appunto dallo Stato), fatti
salvi i casi di colpa grave o dolo (dolo significa la volontà cosciente di
infrangere la legge). Ciò
significa che lo Stato risarcisce i danneggiati ed esercita poi un’azione
di rivalsa nei confronti dei propri dipendenti se abbiano avuto
atteggiamenti dolosi, o di grave negligenza. Vi
sono poi due limiti importanti alla responsabilità degli insegnanti: quello
temporale e quello territoriale. I
limiti temporali sono fissati dalle norme contrattuali che
definiscono l’orario in cui il docente esercita la propria attività e la
vigilanza sui minori, il limite territoriale è costituito
normalmente dall’edificio scolastico e dalle sue pertinenze, con alcune
eccezioni riferite a particolari situazioni quali le visite ed i viaggi di
istruzione. Alcuni esempi pratici Sentenza
6 febbraio 1970, n. 263, (Cassazione civile, sez. III).- Responsabilità
dell’insegnante. Sorveglianza sugli alunni. L’obbligo della vigilanza degli insegnanti delle scuole elementari sulla scolaresca comprende anche l’obbligo di accompagnare gli allievi, al termine delle lezioni, al cancello di uscita della scuola. Decisione
9 novembre 1977, n. 199, (Corte dei conti, sez. II).- Responsabilità
dell’insegnante. Sorveglianza sugli alunni. La norma di cui all’art. 350 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, in materia di compiti di sorveglianza del maestro sugli alunni, non comporta la presunzione di responsabilità per qualsiasi danno che si verifichi agli alunni stessi durante il periodo in cui sono affidati al maestro, ma richiede, in armonia con le norme generali sulla responsabilità dei pubblici dipendenti, la prova della colpa, il cui onere ricade sulla parte attrice. Decisione
10 febbraio 1978, n. 22, (Corte dei conti, sez. II).- Responsabilità
dell’insegnante. Sorveglianza alunni. Per
effetto dell’art. 350 del regolamento generale sui servizi
dell’istruzione elementare, approvato con R.D. 26 aprile 1928, n. 1297,
gli obblighi dell’insegnante non si esauriscono in quelli didattici ed
educativi, ma comprendono anche quelli di una costante vigilanza sugli
allievi per tutto il periodo di tempo in cui questi ultimi si trovano ad
esso affidati. In particolare, dalla detta norma, si ricava che
l’insegnante non solo deve trovarsi nella scuola prima dell’inizio delle
lezioni per assistere all’ingresso dei suoi alunni, ma deve rimanervi
finché gli stessi non siano usciti, al termine delle lezioni, da ciò
consegue l’obbligo per l’insegnante di accompagnare, alla fine
dell’orario scolastico, gli allievi fino all’uscita dalla scuola,
intendendosi per scuola l’edificio scolastico pertinenze comprese. Si ravvisa responsabilità amministrativa di insegnante elementare che, con l’aver omesso di esercitare la prescritta vigilanza sui propri allievi durante la permanenza nell’edificio scolastico, abbia reso possibile il verificarsi - lungo il percorso della scuola - del ferimento di uno degli alunni ad opera di un altro che faceva ruotare una cartella metallica, con perdita funzionale di un occhio da parte del primo e conseguente danno erariale. Decisione
14 marzo 1977, n. 52, (Corte dei conti, sez. II).- Responsabilità
dell’insegnante. Sorveglianza sugli alunni. Il danno subito dall’erario per avere risarcito la famiglia dell’alunno infortunatosi in classe, durante il periodo della ricreazione, non può configurarsi come ipotesi di responsabilità nei confronti dell’insegnante della predetta classe che sia stata chiamata dal superiore a svolgere anche il servizio di vigilanza nel corridoio. In questa ipotesi, infatti, può essere mossa all’insegnante solo l’accusa di essere incorsa nella negligenza minima (colpa lievissima), che non integra gli estremi della responsabilità amministrativa a carico del pubblico dipendente. Sentenza
1 aprile 1980, n. 2119, (Cassazione civile - Sez. III).- Colpa in educando e
colpa in vigilando: responsabilità dei genitori e responsabilità degli
insegnanti in caso di comportamento dannoso di un alunno. La responsabilità dei genitori prevista dall’art. 2048 (1) Codice civile si fonda sulla presunzione di colpa in vigilando e in educando e, pertanto, quando venga meno la prima, per l’affidamento del minore a persona idonea a provvedere alla sua direzione e controllo, rimane a loro carico l’onere di provare l’insussistenza della colpa in educando, ben potendo farsi risalire ad essa soltanto il comportamento dannoso del minore. (Nella specie, e stata affermata la responsabilità per colpa in educando, del genitore di un alunno di prima media, il quale, in presenza dell’insegnante cui la scolaresca era affidata, aveva ferito ad un occhio un compagno con la stecca di supporto di una carta geografica).
Sentenza
24 febbraio 1997, n. 1683.- Responsabilità civile - Precettori e maestri -
Prova liberatoria - Atto illecito degli allievi - Responsabilità degli
insegnanti delle scuole elementari per i danni conseguenti - Limiti - Prova
liberatoria - Oggetto. SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Con
citazione notificata il 24 ottobre 1987 S.G., quale padre esercente la
potestà sulla figlia minore B. (n. il 26.6.1975), premettendo che
quest’ultima il 3 aprile 1984, mentre si trovava nei locali della scuola
elementare “Aldo Moro” di Varedo, spinta a tergo dallo scolaro R.D., era
caduta a terra riportando la rottura dei denti incisivi, conveniva dinanzi
al Tribunale di Milano i genitori del R., in proprio e quali legali
rappresentanti del figlio minore, l’insegnante T.L., presente
all’incidente, e il Ministero della Pubblica Istruzione, chiedendone la
condanna solidale al risarcimento dei danni indicati in complessive L.
11.940.000. Tutti i convenuti, costituitisi, negavano l’addebito. Con
sentenza del 19 dicembre 1991 il Tribunale adito rigettava la domanda,
compensando le spese. Tale
decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Milano che con
sentenza del 15 marzo 1994 riteneva tra l’altro: a)
che dalla prova orale - come correttamente valutato dai primi giudici - non
emergeva alcun elemento chiaro tale da far risalire la caduta della bambina
ad una spinta esercitata dal compagno di scuola R. e comunque da terzi,
trattandosi di versione non direttamente constatata da nessuno dei testi
escussi e non essendo mai emerso in istruttoria che la scolaresca avesse
nella circostanza, mentre era in attesa di uscire dalla scuola, tenuto un
comportamento non consono ai principi della buona condotta o particolarmente
vivace; b)
che pertanto nessuna responsabilità, astrattamente riconducibile alla culpa
in educando era addebitabile ai genitori del minore R., nemmeno sotto il
profilo della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., peraltro invocata
solo in comparsa conclusionale d’appello; c)
che mancando la prova del fatto illecito ad opera di taluno degli scolari,
andava esclusa anche la responsabilità dell’insegnante e
dell’Amministrazione scolastica ex art. 2048 c.c.; d)
che comunque la presunzione di responsabilità fondata sulla norma da ultimo
citata doveva ritenersi vinta dall’acquisita prova circa il positivo
esercizio da parte della maestra del suo dovere di vigilanza e circa il
verificarsi del tutto repentino e imprevedibile del fatto in questione. Avverso detta sentenza S.B., nel frattempo divenuta maggiorenne, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui gli intimati hanno resistito con distinti controricorsi. MOTIVI
DELLA DECISIONE Con
il primo motivo la ricorrente, deducendo la violazione dell’art. 2048
c.c., censura la sentenza impugnata sul rilievo che non sarebbe stata
fornita dall’insegnante la prova positiva per superare la presunzione di
responsabilità da culpa in vigilando. Con
il secondo motivo, sempre sotto il profilo della violazione dell’art. 2048
c.c., critica la decisione predetta per aver ritenuto che l’insegnante
avesse fornito la prova liberatoria di aver esercitato “in modo pieno la
vigilanza sulla classe”, mentre al contrario risultava che al momento
dell’evento gli scolari si stavano rincorrendo e che l’insegnante - la
quale nessun provvedimento disciplinare aveva adottato - aveva dichiarato di
non sapere ricostruire l’accaduto. Con
il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata in
relazione alla prova del ritenuto difetto di responsabilità dello scolaro
R.D. (indicato dalla difesa attrice come colui che avrebbe dato una spinta
alla compagna di classe S.B. facendola cadere a terra). Con
il quarto motivo insiste nel vizio di motivazione della sentenza impugnata,
per avere questa affermato che non era mai emerso in istruttoria che la
scolaresca avesse tenuto nell’occasione un comportamento scorretto, quando
invece era risultato che gli scolari stavano giocando e si stavano
rincorrendo. Con
il quinto ed ultimo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2055 c.c. e
112 c.p.c., nonchè il difetto di motivazione in relazione al mancato esame
da parte della corte di merito dell’argomentazione dedotta solo in via
subordinata, in base alla quale nella circostanza vi sarebbe stato quanto
meno un concorso di colpa di tutta la scolaresca, con conseguente
responsabilità solidale dei convenuti. I
primi due motivi, concernenti la responsabilità dell’insegnante e del
Ministero della Pubblica Istruzione in relazione alla colpa presunta di cui
all’art. 2048 c.c., possono essere trattati congiuntamente. Tali
motivi sono entrambi infondati. Per
giurisprudenza consolidata (in particolare ved. Cass. n. 894/77), gli
insegnanti delle scuole elementari rispondono dei danni cagionati
dall’atto illecito compiuto da un allievo in danno di un altro nel tempo
in cui essi sono sottoposti alla sua vigilanza se non provano ex art. 2048
c.c. di non aver potuto impedire il fatto e quindi dimostrando di avere
esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta (cioè adeguata
alla circostanza: Cass. 318/90) e che gli sia stato impossibile impedire
l’atto illecito per la sua repentinità e imprevedibilità, tale da non
consentirgli un tempestivo efficace intervento. Ora
nella specie, in base agli accertamenti istruttori compiuti in sede di
merito, il giudice a quo, con apprezzamento delle risultanze non censurabili
in Cassazione se non per vizi logici ed errori giuridici, ha accertato: a)
che difetta la prova del rapporto causale tra l’azione di un allievo - in
particolare di R.D. - e il danno subito dalla infortunata, cosicchè manca
la stessa configurazione giuridica del danno ingiusto (cfr. Cass. n.
5268/95); b)
che comunque la presunzione di colpa a carico dell’insegnante deve
ritenersi superata dalla acquisita prova del positivo esercizio di vigilanza
da parte della stessa e dall’essersi l’evento dannoso verificato in
maniera del tutto repentina e imprevedibile. Siffatta
motivazione, conforme ai principi giuridici sopra esposti, è corretta anche
sotto il profilo logico, in quanto, pur considerando che l’evento si è
verificato mentre la scolaresca era in attesa di uscire dalla scuola - e
quindi in una situazione in cui ai ragazzi è consentita una certa
esuberanza - è stato accertato che gli allievi si erano mantenuti nei
limiti dei principi della buona condotta per cui alla maestra, che
diligentemente era presente per la dovuta vigilanza, non si imponeva
l’adozione di misure disciplinari e comunque tali da impedire l’evento
attesa anche l’imprevedibilità e repentinità dello stesso. Il
terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, con i quali la ricorrente
sostanzialmente propone inammissibilmente una nuova valutazione a lei
favorevole delle risultanze processuali, relativamente alle responsabilità
del R. (e quindi dei suoi genitori) e della scolaresca in genere, non
possono trovare accoglimento, avendo il giudice a quo dimostrato di avere
criticamente esaminato tutte le risultanze istruttorie, pervenendo così
alla decisione negativa (già esaminata sub a) con motivazione esente da
vizi logici e da errori giuridici. Tale
conclusione comporta, come corollario, l’esclusione del prospettato
concorso di colpa dell’insieme dei compagni di classe dell’infortunata
con i convenuti, attuali resistenti. Prospettazione
- peraltro - giustamente ritenuta nuova in sede di appello (e quindi
inammissibile ex art. 342 c.p.c.), posto che alla pag. 5 dell’atto di
appello (indicata dal ricorrente) risulta genericamente dedotta ... “la
graduazione della colpa e del danno...” senza alcun espresso e diretto
riferimento alla condotta della scolaresca. Al
rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in L. 63.200 e in L. 91.000, oltre agli onorari liquidati in favore del R. in L. 1.000.000, in favore della T. e del Ministero della P.I. in L. 1.500.000 ciascuno oltre spese pren. a debito. Le sentenze sono state tratte da “Nuova
legislazione Scolastica” dell’editore TEMI
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