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VITTORIA
DEL SAM:
i
maestri laureati non più discriminati.
Dipartimento
per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola - ex Uff. V
Nota
2 aprile 2004
Prot. n. 469
Oggetto: Trasmissione O.M.
n. 39 del 1° aprile 2004 prot. n. 464, riguardante il conferimento degli
incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di I grado,
nelle scuole secondarie superiori e negli istituti educativi
Per opportuna conoscenza e norma degli Uffici competenti, al fine di
predisporre i necessari adempimenti di competenza, si trasmette in
allegato copia dell'ordinanza ministeriale in oggetto, in corso di
registrazione, che annulla e sostituisce l' O.M. n. 44 del 17.4.2002
e disciplina in via transitoria il conferimento degli incarichi di
presidenza nelle scuole primarie e secondarie di I grado, nelle scuole
secondarie superiori e negli istituti educativi, per l'a.s. 2004/2005.
Si fa riserva di comunicare gli
estremi di registrazione della citata ordinanza.
Si pregano gli uffici competenti
di dare la massima diffusione del sopra citato atto e di comunicare agli
uffici interessati che il medesimo si può consultare e acquisire sul sito
INTERNET e INTRANET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca.
IL
DIRETTORE GENERALE
F.to G. Cosentino
Ordinanza
Ministeriale 1 aprile 2004, n. 39
Prot.n.
464
VISTO
il D.L.vo 16.4.1994, n. 297 ed, in particolare l’art. 477;
VISTA
la Legge 15.5.1997, n. 127;
VISTA
la Legge 23.11.1998, n. 407;
VISTA
la Legge 17.8.1999, n. 288;
VISTA
la Legge 12.3.1999, n. 68;
VISTA
la Legge 8.3.2000, n. 53;
VISTO
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
VISTO
il D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTA
la Legge 28.12.2001, n. 448, con particolare riferimento all’art. 22,
comma 11;
VISTA
la Legge 18.6.2002, n. 136;
VISTO
il Decreto legge 25.9.2002, n. 212, convertito nella Legge 22.11.2002, n.
268, con particolare riferimento all’art. 6, comma 1, lett. c);
VISTA
la Legge 28.3.2003, n. 53;
VISTO
il D.P.R. 11.8.2003, n. 319;
VISTA
l’O.M. n. 44 del 17.4.2002, registrata alla Corte dei Conti
l’11.6.2002, reg. 3 fg. 221, concernente il conferimento degli incarichi
di presidenza negli istituti di istruzione elementare, media e superiore;
VISTO
il C.C.N.L., comparto scuola, sottoscritto in data 24.7.2003;
VISTA
la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione pubblica n. 2/2003 del 14.11.2003, pubblicata nella G.U. -
Serie generale - n. 283 del 5.12.2003;
VISTO
l’art. 29 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni che ha
innovato i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento dei dirigenti scolastici;
VISTO
in particolare il comma 5 ultimo periodo del succitato art. 29 che dispone
che dall’anno scolastico successivo alla data di approvazione della
prima graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici non sono più
conferiti incarichi di presidenza;
CONSIDERATO
che si è ancora in attesa dell’autorizzazione all’avvio della
procedura concorsuale relativa al corso-concorso ordinario per il
reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all’art. 29, comma 1, del
d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e all’art. 22, comma
8, della Legge 28.12.2001, n. 448, che costituisce parte dell’intera
tornata concorsuale delineata dall’art. 22 della citata Legge n. 448;
CONSIDERATO
che, per effetto del mutato quadro normativo occorre modificare in
un’ottica transitoria i previgenti criteri attributivi degli incarichi
di presidenza, adeguando i requisiti già previsti dall’art. 477 del
D.lgs. n. 297/94 a quelli di cui agli artt. 25 e 29 del D.lgs. n. 165/2001
e successive modificazioni;
CONSIDERATO
che il richiamato carattere transitorio dell’istituto giuridico in esame
non modifica la natura di incarico riservato al personale docente
appartenente ai ruoli provinciali, ai sensi dell’art. 398, comma 2, del
D.lgs. n. 297/1994, implicitamente confermata dall’art. 22, comma 11,
della Legge 28.12.2001 n. 448 e che, pertanto, va mantenuta la
configurazione provinciale delle graduatorie degli incarichi di
presidenza;
ORDINA
L’O.M.
17.4.2002, n. 44, citata in premessa, viene annullata e sostituita dalla
presente ordinanza.
Art.
1
1. Gli
incarichi di presidenza sono disciplinati in via permanente e fino
all’anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima
graduatoria del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti
scolastici indetto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e
successive modificazioni e dell’art. 22 della Legge 28.12.2001 n.448,
dalle disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive
modificazioni.
Ai
sensi dell’art. 22, comma 11, della Legge 28.12.2001 n. 448, ai fini del
conferimento degli incarichi di presidenza, le graduatorie dei candidati
ammessi al periodo di formazione del primo corso-concorso per il
reclutamento dei dirigenti scolastici, previste dall’art. 29, comma 3,
del citato D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, sono utilizzate
fino all’approvazione delle prime graduatorie dei vincitori dello stesso
corso-concorso, con priorità rispetto alle graduatorie provinciali di cui
alla presente ordinanza.
2. Le disposizioni
contenute nella presente ordinanza sono annualmente pubblicate dagli
Uffici scolastici - Centri servizi amministrativi (ex Provveditorati
agli Studi), mediante affissione all’albo il 22 aprile e diramate a
mezzo della rete INTERNET e INTRANET.
Art.
2
1. Gli
incarichi di presidenza, di durata annuale, sono conferiti a domanda dal
Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato,
sulla base di apposite graduatorie provinciali distintamente formate dagli
Uffici scolastici regionali - Centri servizi amministrativi per il settore
formativo della scuola primaria e secondaria di I grado, della scuola
secondaria superiore e degli istituti educativi.
2. Per le scuole in
lingua d'insegnamento diversa da quella italiana devono essere formate
apposite graduatorie.
Art.
3
1.
Per ciascun settore formativo sono compilate due distinte graduatorie
nelle quali sono rispettivamente inclusi:
a) docenti
compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di
direttore didattico o preside o rettore o vice rettore dei convitti
nazionali o direttrice o vice direttrice degli educandati femminili, nelle
scuole e istituti corrispondenti al medesimo settore formativo al cui
incarico di presidenza aspirano.
b) docenti con contratto
a tempo indeterminato che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di incarico di presidenza, fissato dal
successivo art. 6, siano in possesso dei requisiti prescritti
dall’art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni
per partecipare al corso concorso a posti di dirigente scolastico nelle
scuole e negli istituti del medesimo settore formativo di quello al cui
incarico di presidenza aspirano. Ai fini del computo del settennio
é preso in considerazione il servizio effettivamente prestato per almeno
180 giorni per ciascun anno scolastico, nonché i servizi equiparati
dalla legge come servizi di istituto nella scuola.
Ove
i sette anni di servizio siano stati prestati in settori formativi
diversi, il settore formativo di inclusione in graduatoria è quello ove
l’aspirante ha prestato più anni di servizio di ruolo. A parità di
anni di servizio in più settori formativi per un periodo inferiore ai
sette anni in ciascun settore formativo, l’aspirante deve indicare il
settore formativo del ruolo di appartenenza all’atto della presentazione
della domanda. Il settore formativo per gli insegnanti della scuola
dell’infanzia è quello relativo alla scuola primaria e secondaria di I
grado.
Sono
altresì inclusi i docenti che pur appartenendo ai ruoli di un settore
formativo diverso da quello in cui è maturato il servizio di preside
incaricato, richiedano la conferma dell’incarico al quale gli stessi
abbiano potuto accedere, nell’anno scolastico corrente, in virtù dei
requisiti previsti dalla previgente disciplina di cui all’O.M. n. 44 del
7 aprile 2002.
Quanto
sopra in relazione alla duplice esigenza, nell’attuale fase transitoria,
di assicurare le legittime aspettative scaturenti da un servizio già
maturato in base alla normativa all’epoca vigente e di tutelare
l’interesse pubblico alla continuità nello svolgimento della funzione
direttiva nelle scuole interessate e alla promozione delle competenze
maturate.
2.
Gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con il punteggio complessivo
risultante dalla valutazione dei titoli indicati nella annessa tabella,
che è parte integrante della presente ordinanza e con l’indicazione
dell’eventuale diritto a riserva di posti.
3. E' riconosciuta una
precedenza nella scelta della sede, nell’ordine, agli aspiranti che,
avendo maturato il diritto all’incarico, si trovino in una delle
seguenti condizioni:
1) non vedenti
di cui alla legge 29.9.1967 n. 946 e art. 3 della legge 28.3.1991 n.
120;
2) portatori di
handicap di cui all’art. 21 della legge n. 104/1992 richiamato
dall'art. 601 del D.Lgs n. 297/94 e personale che ha bisogno di
particolari cure continuative;
3) appartenenti ad
una delle categorie previste dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 33 della legge
n. 104/1992 richiamato dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/94 nonché il
coniuge che assiste l’altro coniuge portatore di handicap.
Viene,
altresì, riconosciuta una precedenza nella scelta della sede agli
aspiranti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti
locali, ai sensi del D.lgs. 18-8-2000, n. 267.
Art.
4
1. Le graduatorie
provinciali sono compilate da una commissione nominata dal dirigente
preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato composta da un
dirigente scolastico, con contratto a tempo indeterminato della stessa
provincia, che la presiede, da un docente con contratto a tempo
indeterminato e da un impiegato dell’Ufficio scolastico regionale -
Centro servizi amministrativi.
2. Le graduatorie,
approvate dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo
delegato sono pubblicate all’albo entro il 28 giugno.
3. Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato darà
comunicazione della data di pubblicazione delle graduatorie ai dirigenti
scolastici degli istituti e delle scuole della provincia, invitando i
dirigenti scolastici stessi a pubblicare un apposito avviso all’albo
dell’istituto.
4. Ai sensi dell’art.
5 del C.C.N.L del comparto scuola sottoscritto in data 24.7.2003, il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato,
prima della formazione delle graduatorie, fornisce alle Organizzazioni
Sindacali l’informazione in merito alla situazione degli organici delle
presidenze della relativa provincia e delle sedi vacanti, nonché le
modalità organizzative per l’assunzione del personale a tempo
determinato.
Art.
5
1. Il dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato convoca gli aspiranti ad
incarico di presidenza inclusi nelle apposite graduatorie provinciali,
invitandoli a scegliere la scuola in cui desiderino essere nominati e che
risulti disponibile al momento della convocazione. I docenti
impossibilitati a presenziare alla convocazione possono essere
rappresentati per delega.
2. Il dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato conferisce gli incarichi
di presidenza, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle
riserve dei posti di cui alla legge n. 68 del 12.3.1998 (All. A) e alla
C.P.C.M., Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2003 del 14.11.2003,
per tutti i posti di durata annuale, ivi compresi quelli che si rendano
vacanti o disponibili entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni
per effetto di provvedimenti aventi decorrenza dal 1° settembre dell'anno
scolastico cui si riferisce l'incarico stesso.
3. Ai fini
dell’assegnazione della sede si terrà conto delle preferenze espresse.
4. Gli
aspiranti che abbiano chiesto di permanere nell'incarico di presidenza
nella stessa scuola o istituto ricoperto nell'anno scolastico in corso ed
ai quali siano stati attribuiti i dieci punti di cui alla lettera g),
punto B dell'allegata tabella di valutazione dei titoli, qualora in
relazione ai posti disponibili rientrino nel novero dei nominandi e sia
disponibile la presidenza di cui trattasi, sono con precedenza confermati
d'ufficio, per esigenze di continuità di direzione, nell’incarico
ricoperto nel corrente anno scolastico. Nel caso di indisponibilità
della presidenza chiesta per conferma, la scelta di altra presidenza
avviene secondo il turno di nomina.
5. Viene
attribuita, altresì, una precedenza agli aspiranti che abbiano svolto
alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda,
almeno tre anni di incarico di presidenza, limitatamente al caso in
cui si renda necessario procedere al conferimento di nuovi incarichi
rispetto all’anno precedente.
6. Nel caso
di unificazione di due o più istituzioni scolastiche, realizzata
nell'ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica, la
presidenza che venga richiesta per conferma da più aspiranti che abbiano
svolto l’incarico di presidenza negli istituti unificati, viene
conferita per incarico all'aspirante che abbia riportato maggior
punteggio. Analogamente si procederà per l’assegnazione dell’incarico
nelle presidenze dei predetti istituti non richieste per conferma, in caso
di unificazione di istituti di diverso settore formativo.
7. I docenti
non presenti alla convocazione e non rappresentati per delega sono
nominati d'ufficio sulla base delle preferenze espresse. Qualora non siano
disponibili le scuole indicate da questi ultimi nelle preferenze, il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato,
conferisce la nomina in altre scuole, a meno che l'aspirante abbia
esplicitamente dichiarato di non gradire incarichi in scuole diverse da
quelle segnalate.
8. Non si dà
luogo ad incarico di presidenza nei confronti di coloro che hanno
conseguito il passaggio di ruolo per lo stesso anno scolastico.
9.
L’aspirante trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 468 del D.Lgs.
n. 297/94, per incompatibilità, non può conseguire l'incarico di
presidenza nella scuola o nella sede dalla quale é stato trasferito.
10. Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato
dichiara decaduto chi non assume servizio, senza giustificato motivo, alla
data di inizio dell'anno scolastico, ovvero, per le nomine conferite
successivamente a tale data, entro tre giorni.
11.
Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale non si fa luogo a nomine
di aspiranti inclusi nella graduatoria di cui alla lettera b) del
precedente art. 3 se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli
aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso articolo.
12. La sede
di direzione che si renda vacante o disponibile nel corso dell'anno
scolastico fino al termine dell'anno stesso è conferita per incarico a
docenti scelti tra quelli in servizio nella scuola interessata, iscritti
nelle graduatorie provinciali di cui al precedente art. 3 e secondo
l'ordine di inclusione nelle stesse. In mancanza di iscritti nelle
graduatorie, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o
suo delegato nomina un docente con contratto a tempo indeterminato, in
possesso di laurea o titolo equiparato, in servizio nella scuola, nel
seguente ordine:
1) il collaboratore con
compiti di sostituzione del dirigente scolastico ai sensi dell’art. 25,
comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
2) un
collaboratore del dirigente scolastico;
3) un altro
docente tenendo presente l’anzianità di servizio.
13.
Nell’ipotesi di assenza o di impedimento del titolare, per un periodo
superiore a due mesi, la funzione direttiva, nei casi di riconosciuta
esigenza, va attribuita, per reggenza, ad altro dirigente scolastico dello
stesso settore formativo ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. c) del
C.C.N.L. della V area della dirigenza scolastica, sottoscritto il 1°
marzo 2002.
14. In caso
di comprovata impossibilità del conferimento dell’incarico di reggenza
ad un dirigente scolastico, le funzioni direttive sono svolte dal
collaboratore con compiti di sostituzione del dirigente scolastico, ai
sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni.
15. Gli
incarichi di cui sopra saranno conferiti tenendo conto dei criteri di
economicità e di efficienza.
16. In caso
di assenza o di impedimento temporanei, per un periodo inferiore a due
mesi dei titolari non si fa luogo al conferimento di incarico e la
funzione direttiva é esercitata dal collaboratore con compiti di
sostituzione del dirigente scolastico ai sensi dell’art. 25, comma 5,
del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.
17. Non si fa
luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti che abbiano
riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano
stati riabilitati o che siano stati sospesi cautelarmente dal servizio
ovvero colpiti da provvedimento di custodia cautelare.
18. Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato, per
gravi e documentati motivi, sentito il parere della commissione di cui al
primo comma del precedente art. 4), con provvedimento motivato, da
comunicare all’interessato, può disporre la nomina in sede diversa da
quella in cui l’interessato avrebbe avuto titolo secondo la graduatoria
o la revoca dell’incarico di presidenza.
19. Le nomine
conferite devono essere pubblicate all'albo.
Art.
6
1. Gli aspiranti ad un
incarico di presidenza debbono presentare domanda, in carta semplice, nel
periodo dal 23 aprile al 22 maggio direttamente all’Ufficio scolastico
regionale - Centro servizi amministrativi della provincia in cui hanno la
sede di titolarità al momento della presentazione della domanda.
2. Coloro
che conseguono il trasferimento o il passaggio di cattedra in scuole
o istituti di provincia diversa da quella di titolarità possono chiedere
con apposita istanza che la domanda di incarico di presidenza, prodotta
nei termini previsti dalla presente ordinanza, venga trasmessa
all’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi della
provincia per la quale hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio di
cattedra. L’istanza di cui sopra, nella quale l'interessato ha facoltà
di indicare le sedi di preferenza nella nuova provincia, va indirizzata e
fatta pervenire, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione all'albo
dell'Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi
dell'elenco dei movimenti del personale docente, all’Ufficio scolastico
regionale - Centro servizi amministrativi della provincia di titolarità,
che provvede immediatamente a trasmettere l’istanza anzidetta e la
domanda di incarico di presidenza dell’interessato con la prevista
documentazione all’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi
amministrativi della provincia nella quale l'interessato stesso ha
ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra.
3. Gli
aspiranti sono tenuti a dichiarare nella domanda le eventuali sanzioni
disciplinari riportate e se siano stati trasferiti d'ufficio per
incompatibilità, nonché la qualifica riportata nell'ultimo triennio in
caso di servizio prestato come preside incaricato fino all’anno
scolastico 1998/99.
4. Non sono
inclusi nella graduatoria gli aspiranti che nell'ultimo triennio di
servizio prestato quale preside incaricato, abbiano riportato qualifiche
inferiori ad “ottimo”.
5. Coloro i
quali aspirano all'inclusione in più graduatorie, avendo i requisiti per
essere inclusi in più settori formativi, debbono presentare distinte
domande per l’inclusione in ciascuna di esse. In ogni domanda deve
essere fatto riferimento alle altre domande presentate allo stesso Ufficio
scolastico regionale - Centro servizi amministrativi con l'indicazione
dell'ordine di preferenza per ciascun settore formativo. L’ordine
di preferenza per i singoli settori formativi deve essere identico in
tutte le domande.
6. Ove il
docente non produca distinte domande per l'inclusione in ciascuna
graduatoria o in ciascuna domanda non faccia riferimento alle altre
domande presentate, si terrà conto soltanto della domanda di inclusione
nella graduatoria relativa al settore formativo in cui il docente medesimo
è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati dai precedenti
commi. Nel caso in cui non indichi in ciascuna domanda nell'identico
ordine di preferenza i singoli settori formativi per i quali aspira ad
incarico, le preferenze si considerano come non espresse.
7. Nelle
domande gli aspiranti possono indicare nell'ordine, per ogni graduatoria,
le sedi preferite e gli istituti in cui desiderino essere nominati.
8. Alle
domande vanno allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di
ammissione, del diritto alla riserva dei posti e dei titoli valutabili ai
sensi dell'annessa tabella.
9. Si può
fare riferimento ai documenti allegati alla domanda di incarico di
presidenza presentata allo stesso Ufficio scolastico regionale - Centro
servizi amministrativi nell’anno precedente nonché ad altri documenti
che risultano già in possesso dello stesso ufficio, specificando, in tale
ultimo caso, la data e l'occasione di presentazione dei medesimi
documenti.
10. I titoli
valutabili possono essere attestati dall'interessato anche mediante
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità; non è ammessa
la dichiarazione sostitutiva per la documentazione medica.
11. Gli
aspiranti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 che intendano far valere il
diritto a precedenza nella scelta della sede, devono produrre idonea
documentazione.
12. Gli
aspiranti compresi nelle categorie di cui agli artt. 21 e 33 della legge
n. 104/92 devono produrre la certificazione rilasciata dalle Commissioni
delle competenti A.S.L. previste dall'art. 4 della legge medesima.
Per i soggetti di cui commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 della stessa legge dovrà
essere indicata anche la situazione di gravità.
13. Qualora
le suddette Commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma
2, del D.L. 27.8.1993, n. 324, convertito con modificazioni in legge
27.10.1993 n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di
handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista della
patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è
assistito l'interessato.
Per le persone bisognose
di cure continuative, dalle certificazioni dovrà necessariamente
risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene
effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate
dalle competenti A.S.L.
14. La
mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90
giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto
accertamento provvisorio.
15. Tale
accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento
definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 1 della legge
15.10.1990, n. 295, integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un
operatore sociale e da un esperto in servizio presso le Aziende
Sanitarie Locali.
16. Gli
aspiranti compresi nelle categorie di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33
della citata legge dovranno, inoltre, documentare:
A)
Il rapporto di parentela ed affinità entro il 3° grado, di adozione, di
affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato, con dichiarazione
personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia
o di copia della sentenza di affidamento o di adozione;
B)
L’attività di assistenza con carattere continuativo a favore del
soggetto handicappato, con dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
17.
L’aspirante qualora non si tratti di coniuge o genitore, dovrà inoltre,
certificare mediante dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che non
vi sono altri parenti o affini, di grado più stretto ovvero dello stesso
grado, idonei a prestare assistenza continuativa alla persona handicappata
e di essere pertanto, l'unico membro della famiglia in grado di poter
provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta
che nessuno altro membro del nucleo familiare in questione si avvalga
della precedenza relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto
handicappato.
18. Nel caso
di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del
soggetto handicappato in istituto specializzato, deve essere documentata
mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
19. La
particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere
carattere permanente.
20. Tutte le
predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alla
domanda.
21. Qualora
vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato il diritto
alla precedenza dei soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, i
medesimi hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ai dirigenti
preposti agli Uffici scolastici regionali o loro delegati la cessazione
delle condizioni relative all'handicap entro la data di inizio delle
operazioni di conferimento degli incarichi di presidenza.
22. Nel caso
di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati l'Amministrazione
provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge, a revocare l'incarico di
presidenza.
23.
Nell'ambito delle precedenze previste dal predetto art. 3 ultimo comma, il
personale non vedente ha precedenza assoluta ai sensi dell'art. 3 della
legge n. 120/91 nel conferimento dell'incarico.
24. Nel caso
di pluralità di domande è ammesso il riferimento ai titoli allegati ad
una delle domande di incarico.
25. La
nomina conferita ed accettata comporta il depennamento del nominato da
tutte le graduatorie in cui è incluso.
26.
L’eventuale rinuncia alla nomina comporta il depennamento dalla sola
graduatoria cui si riferisce la nomina conferita.
Art.
7
1. In caso di
esaurimento delle graduatorie previste dai precedenti articoli, il
dirigente dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato nomina, tra i
docenti in servizio nella provincia e nell'ordine:
1) un docente con
contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole o istituti
dello stesso settore formativo, incaricato della presidenza nell’anno
scolastico precedente (sarà data la preferenza al docente con maggiore
anzianità di servizio prestato in qualità di preside incaricato);
2) un docente con
contratto a tempo indeterminato in servizio nella stessa scuola o
istituto, in possesso di laurea o titolo equiparato;
3) un docente con
contratto a tempo indeterminato in servizio in altre scuole o istituti, in
possesso di laurea o titolo equiparato.
2.
Nell’ambito di ciascuna delle categorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) non
è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 29 del
D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, ma sarà data la precedenza
all’aspirante che abbia i requisiti stessi.
Art.
8
1. Avverso le
graduatorie è ammesso reclamo, per errori materiali, al dirigente dell’
Ufficio scolastico regionale o suo delegato, entro dieci giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie medesime.
2. I
dirigenti degli Uffici scolastici regionali procederanno alle eventuali
rettifiche nel più breve tempo possibile.
La presente ordinanza, che annulla e sostituisce l’O.M. n. 44 del
17.4.2002, sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la
registrazione.
Roma,
1° aprile 2004
IL
MINISTRO
F.to Letizia
Moratti
TABELLA
DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
A)
Titoli valutabili per gli aspiranti all’inclusione nella graduatoria di
cui alla lettera a) dell’art. 3.
Per l’inclusione nella
graduatoria di merito dei concorsi per titoli ed esami a posti di
direttore didattico o di preside o di rettore o vice rettore o direttrice
o vice direttrice degli educandati femminili nelle scuole o istituti del
medesimo tipo (appartenenti allo stesso settore formativo) di quello al
cui incarico si aspira viene attribuito un punteggio pari alla votazione
complessiva (voto di esame e punteggio per titoli) conseguita nel concorso
rapportata a cento. All’aspirante incluso nella graduatoria di merito di
più concorsi vengono attribuiti il punteggio più favorevole ottenuto,
punti 30 per la seconda idoneità e punti 15 per ciascuna delle altre
idoneità.
Sono valutati solamente i
titoli di cui alla successiva lettera B) conseguiti dopo la data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande per l’ultimo
concorso di cui ai suddetti posti direttivi cui l’interessato ha
partecipato.
B)
Titoli valutabili per gli aspiranti all’inclusione in entrambe le
graduatorie.
1) Titoli di servizio
Si valutano soltanto i
servizi effettivamente prestati nello stesso anno scolastico per un
periodo non inferiore a 180 giorni anche non continuativi, compresi quelli
svolti nell’anno scolastico in corso, fino alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di inclusione in graduatoria e
quelli validi a tutti gli effetti come servizi di istituto nelle
scuole ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Sono esclusi dalla
valutazione i servizi prestati anteriormente alla effettiva assunzione nei
ruoli, anche se riconosciuti ai fini della carriera di docente, nonché i
periodi di retrodatazione della nomina.
Ove di fatto venga
prestato un servizio in istituto o scuola diversi da quello di titolarità,
è attribuito in ogni caso il punteggio maggiore.
E’ valutabile il
servizio utile ai fini del superamento del periodo di prova.
a)
per ogni anno di servizio di insegnamento prestato in qualità di docente
con contratto a tempo indeterminato, punti 3, fino ad un massimo di punti
45 (1);
b)
per ogni anno di incarico di presidenza, punti 20 (2);
c)
per ogni anno di incarico di vice preside o collaboratore del direttore
didattico o del preside con funzioni vicarie o addetto alla
vigilanza in sezioni staccate o in succursali o direttore di scuola
coordinata di istituto professionale, punti 5 (1) (3) (4);
d)
per ogni anno di incarico di collaboratore del direttore didattico o del
preside o membro dei cessati consigli di presidenza punti 3 (1);
e)
per ogni anno di incarico di membro anche elettivo della giunta esecutiva
del consiglio di circolo o d’istituto, del consiglio scolastico
distrettuale, provinciale, dell’ufficio di presidenza del Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione o dei cessati consigli di
amministrazione degli istituti dotati di personalità giuridica, punti 2
(11);
f)
per ogni anno di incarico di membro anche elettivo del consiglio direttivo
degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento
educativi, del consiglio di circolo o d’istituto, del consiglio
scolastico distrettuale, provinciale, del Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione o dei comitati per la valutazione del servizio del
personale insegnante, punti 1 (11);
g)
per richiesta di conferma dell’incarico di presidenza nella stessa
scuola o istituto in cui l’interessato ricopre l’incarico nell’anno
scolastico in corso, punti 10 (5);
h)
per ogni anno di incarico per l’espletamento di specifiche funzioni
obiettivo e/o funzioni strumentali, punti 1;
I punteggi di cui alle
precedenti lettere b), c), d), e), f) e h) sono attribuiti anche se
riferiti ad incarichi svolti in data anteriore alla nomina nei ruoli o con
esonero dall’insegnamento.
Tutti i suindicati
punteggi sono cumulabili tra loro - anche se riferiti allo stesso anno
scolastico e pur se previsti dalla stessa lettera - tranne quelli previsti
dalle lettere a) e b) e quelli attribuiti per l’incarico di
collaboratore del direttore didattico o del preside e di collaboratore
vicario, i quali non sono, rispettivamente, cumulabili tra di loro se
riferiti allo stesso anno scolastico.
Parimenti, non è
cumulabile il punteggio attribuito per l’incarico di presidenza, di cui
alla lettera b), con quelli di membro della Giunta Esecutiva del Consiglio
di Circolo o d’Istituto, di membro del Consiglio di Circolo o
d’Istituto e del Comitato per la valutazione del servizio degli
insegnanti, di cui alle lettere e) ed f), se riferiti allo stesso anno
scolastico.
2)
Titoli di studio e di cultura
a)
laurea o titolo equiparato (6) con cui si è conseguito l’ingresso nei
ruoli o che consente l’inclusione nelle graduatorie previste dalla
presente ordinanza:
con
voti 110 su 110 e la lode,
punti 5;
con
voti 110 su 110,
punti 4;
con
voti da 99 a 109 su 110,
punti 3;
con
voti da 90 a 98 su 110,
punti 2;
per ogni altra laurea,
diploma di Accademia di Belle Arti, di Conservatorio, di Vigilanza
Scolastica o diploma conseguito presso l’Istituto Superiore di
Educazione fisica, punti 3;
b)
per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari
prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n.
341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero
da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi
gli istituti di educazione fisica
statali o pareggiati,
nell’ambito
delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline
attualmente insegnate dal docente.
per ogni diploma: punti 3
(7);
c)
per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non
inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82,
ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato dalle università
statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi
compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati,
nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente,
per
ogni corso: punti 1 (è valutabile un solo corso per ogni anno accademico)
(7);
d)
per ogni inclusione interna nei concorsi di materie artistiche e
professionali, ivi compresa l’arte applicata, di storia dell’arte e di
storia dell’arte applicata negli istituti di istruzione artistica,
punti
3 (8);
e)
inclusione in graduatorie di merito in pubblici concorsi, per titoli ed
esami, a cattedre in scuole o istituti di istruzione di secondo grado o
artistica, in scuole o istituti di istruzione primaria o secondaria di
primo grado
punti
2 (9);
f)
inclusione in graduatoria di merito in concorsi per merito distinto
riservati a professori di scuole o istituti di istruzione primaria,
secondaria di primo e secondo grado e artistica, punti 2
(10);
g)
inclusione in graduatorie di merito di concorsi a posti direttivi di
settore formativo diverso da quello al cui incarico si aspira, punti 10;
h)
inclusione in graduatorie di merito di concorsi per titoli ed esami a
posti di ispettore tecnico, punti 10;
i)
idoneità in concorso universitario o libera docenza, punti 5;
l)
incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate o presso
gli I.S.E.F. statali o pareggiati, o nei corsi per il conseguimento di
diplomi di specializzazione ovvero copertura di insegnamenti nelle
università conferita per contratto di diritto privato, punti 1 per ogni
anno.
C)
Detrazioni
Per ogni sanzione
disciplinare riportata nell’ultimo quinquennio per la quale non sia
intervenuta riabilitazione, punti 6.
D)
Preferenze in caso di parità di merito
In caso di parità di
punteggio è preferito il candidato più giovane d’età.
_______________________________
NOTE
(1)
I servizi prestati in istituti o scuole di settore formativo diverso
vengono valutati la metà. Il punteggio previsto dalla lettera a) è
attribuito anche per ogni anno di servizio con contratto a tempo
indeterminato prestato quale assistente negli istituti di istruzione
artistica, limitatamente al settore formativo comprendente detti istituti.
(2)
Per i periodi inferiori a 180 giorni vanno attribuiti punti 2 per
ogni 30 giorni di servizio e per la frazione residua superiore a 15
giorni.
(3)
E’ attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 6 al direttore di
scuole coordinate di istituto professionale e al collaboratore con
funzioni vicarie che abbiano sostituito per almeno 180 giorni anche
non continuativi il preside o il direttore didattico assente o impedito.
Per i periodi inferiori a 180 giorni vanno attribuiti punti 0,80 per ogni
30 giorni di servizio anche non continuativi e per la frazione
residua superiore a 15 giorni. Ai collaboratori con funzioni vicarie di
circoli didattici dati in reggenza sono attribuiti ulteriori 2 punti per
ogni anno. La sostituzione del preside o del direttore didattico titolare
in congedo ordinario non dà diritto al punteggio aggiuntivo.
(4)
Lo stesso punteggio è attribuito ai docenti incaricati della
vigilanza nelle sezioni o corsi serali o per lavoratori.
(5)
L’insegnante che chiede la conferma dell’incarico per avere
titolo all’attribuzione di dieci punti, deve indicare al primo posto
delle preferenze espresse in tutte le domande di incarico la scuola o
l’istituto di cui è preside o di direttore didattico incaricato
nell’anno scolastico in corso. I dieci punti attribuiti per la conferma
concorrono a determinare il punteggio complessivo in base al quale
l’interessato è collocato nella graduatoria cui si riferisce
l’istituto o scuola chiesti per conferma.
(6)
Il diploma di Accademia di Belle Arti, ai fini dell’accesso alle
graduatorie, deve essere congiunto al diploma di maturità artistica o di
arti applicate o di maestro d’arte. Detti diplomi, che non danno diritto
a punteggio, devono essere comunque allegati al diploma di A.A.BB. AA.
(7)
Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle
università (art. 6 L. 341/90), ovvero attivati con provvedimento
rettoriale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82
(articolo 4 - 1° comma - legge 341/90) anche i corsi previsti dalla legge
n. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri
consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi attivati dalle
università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e
privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni
(art. 8 legge 341/90). Sono assimilati ai diplomi di specializzazione, gli
attestati nonché i diplomi di perfezionamento post-universitari previsti
dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a
conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di
specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia
nel corso dei singoli anni e un esame finale).
(8)
Il punteggio va attribuito per il settore formativo comprendente i
licei artistici e gli istituti d’arte.
(9)
Il punteggio è attribuito una sola volta per ciascuna classe di
concorso, mentre si cumula ove afferente a classi di concorso diverse.
(10)
Per gli insegnanti di educazione fisica l’inclusione in graduatoria di
merito in concorsi per merito distinto espletati anteriormente
all’entrata in vigore del D.L. 30.1.1976 n. 13, convertito nella legge
n. 88 del 30.3.1976, è valutata punti 1.
(11)
Il servizio è valutato solo se prestato in qualità di rappresentante
della componente docente, in quanto costituisce titolo di servizio.
ALLEGATO
A
RISERVE
|
Codice
|
Descrizione
|
|
A
|
Superstiti di vittime del dovere / Invalidi o familiari degli
invalidi o deceduti per azioni terroristiche
|
|
B
|
Invalido di guerra
|
|
C
|
Invalido civile di guerra o profugo
|
|
D
|
Invalido per servizio
|
|
E
|
Invalido per lavoro o equiparati
|
|
M
|
Orfano o vedova di guerra, per servizio per lavoro
|
|
N
|
Invalido civile
|
|
P
|
Sordomuto
|
|