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GENNAIO 2008 Causa vinta dal SAM-Gilda di Napoli E’ legittima l’assegnazione provvisoria in verticale
E’ legittima l’assegnazione provvisoria in verticale, da un grado di scuola inferiore ad uno superiore, senza la preventiva domanda per lo stesso grado di scuola. E’ quanto ha sostenuto il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli che, con Ordinanza del 29/10/2007, ha condannato l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli ed ha riconosciuto ad un nostro iscritto il diritto ad ottenere l’assegnazione provvisoria, da un grado di scuola inferiore (ad esempio primaria), ad uno superiore (ad esempio secondaria), senza la preventiva domanda per lo stesso grado di scuola (ossia la scuola primaria). In altre parole il Giudice del Lavoro ha riconosciuto l’illegittimità dell’art. 7 del Contratto Decentrato Regionale della Campania, sottoscritto così come voluto dal Dr. Bottino (Direttore regionale) e dalle altre OO.SS. e fortemente contestato soltanto dalla Federazione GILDA-UNAMS. Infatti, nonostante il SAM-Gilda avesse più volte evidenziato l’illegittimità di tale articolo, in netto contrasto con i principi stabiliti dalla contrattazione nazionale, il Dirigente non ha accolto il richiamo ostinandosi a difendere una posizione che derogava palesemente in senso peggiorativo il contratto nazionale. Il SAM-Gilda si è trovato così costretto ad intervenire a mezzo dello Studio Legale dell’Avvocato Verlingieri Katiuscia e soci di Benevento, per difendere l’iscritto in giudizio. Risultato: a conferma che la tesi sostenuta era esatta, abbiamo ottenuto non soltanto il riconoscimento del diritto all’assegnazione provvisoria secca in verticale, ma anche la condanna alle spese delle Amministrazioni in questione. Gaetano Mattera
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