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Napoli,
11 febbraio 2008 ALLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI AGLI
ORGANI D’INFORMAZIONE ALL’ALBO
SINDACALE Per i colloqui calendarizzati con i genitori e l’impegno nelle commissioni di lavoroil
docente deve essere pagato se eccede le 40 ore annue I
colloqui con i genitori e gli incontri per la consegna delle pagelle si
sommano alle riunioni dei collegi dei docenti, alle ore di programmazione,
alle verifiche di inizio e fine anno, alle ore in commissioni. E così se,
sommando tutte le ore di attività funzionali, si
va oltre le 40 ore annue, i docenti hanno diritto al
pagamento dello straordinario: 17,5 euro ad ora secondo il nuovo contratto. E'
quanto stabilisce la sentenza 32917/07,
r.g. 5344/06 del giudice del lavoro di Napoli, depositata il 27 novembre
2007. Una sentenza molto attesa, perché il pagamento dello straordinario è
fonte continua di liti nella scuola. Il giudice monocratico ha chiarito che
le attività funzionali all'insegnamento che rientrano nel monte ore
dell'articolo 27, comma 3, lettera a) del contratto del 2003 (ora regolate
dall'articolo 29, comma 3, lettera a) del contratto del 2007) sono
costituite dalle riunioni del collegio dei docenti (comprese le riunioni
delle commissioni), dalle attività di programmazione e verifica in itinere,
quadrimestrale e finale, dall'informazione e dai colloqui con le famiglie
sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e
sull’andamento delle attività educative. Insomma, da tutte le attività
collegiali che non rientrano nell'ordinaria amministrazione dei consigli di
classe. E se si sforano le 40 ore spetta lo straordinario. Per questi motivi
il giudice ha respinto l'opposizione presentata dall'amministrazione
scolastica a un decreto ingiuntivo, con il quale era stato ordinato al
dirigente scolastico del 21° Circolo Didattico di Napoli di provvedere al
pagamento di alcune ore eccedenti prestate da una docente. Il giudice del
lavoro ha anche condannato l'amministrazione al pagamento di 286,38 euro in
favore della docente, come retribuzione per le ore eccedenti prestate, e di
220 euro per le spese processuali. La
pronuncia interviene a fare chiarezza su di una materia che da anni è fonte
di contenzioso all'interno delle scuole. L'interpretazione del tribunale di
Napoli può essere molto utile agli addetti ai lavori. Il criterio
utilizzato individua nelle attività di programmazione e verifica di inizio
e fine anno le prestazioni da includere in quelle individuate nel monte di
40 ore previsto dalla lettera a) dell'articolo 29 del contratto. E nella
stessa fattispecie inquadra anche le prestazioni relative ai rapporti con le
famiglie, indifferentemente dal fatto che siano prestate a titolo di
informazione sulle valutazioni contenute nelle pagelle oppure nell'ambito
dei colloqui organizzati periodicamente (gli incontri scuola-famiglia).
Nello stesso monte ore il giudice include anche le prestazioni svolte nelle
commissioni in cui si articola il collegio dei docenti. Da
ciò deriva che il restante monte di 40 ore indicato nella lettera b) della
stessa clausola negoziale si componga delle sole prestazioni relative ai
lavori dei consigli di classe, interclasse o intersezione, non coincidenti
con la consegna delle pagelle o con i colloqui scuola-famiglia. I lavori,
cioè, che rilevano ai fini dell'attività di ordinaria amministrazione che
i consigli di classe o di interclasse svolgono in coincidenza con i periodi
in cui viene svolta la normale attività didattica. L’azione giudiziaria è stata curata dallo Studio Legale Verlingieri & soci di Benevento col quale esiste ormai una consolidata collaborazione ed una serie di comuni successi. Il giudice ha accolto la nostra tesi arrogantemente respinta dall’USR e dall’USP in fase di conciliazione. Eppure li avevamo avvisati che avrebbero causato un danno all’erario.
COORDINAMENTO
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
Gaetano Mattera
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