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APRILE 2009 RISERVATEZZA Fermiamo il gossip scolastico
A
noi, che siamo tenuti al segreto d’ufficio per tutte le notizie
“delicate” che riguardano gli alunni che ci sono affidati, non deve
mancare un’attenzione particolare nel registrare
e segnalare dati che consideriamo importanti e di cui veniamo a
conoscenza. Il
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 tutela le persone rispetto al
trattamento dei dati personali e precisa che questi devono essere pertinenti
e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, vanno
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, custoditi
e controllati in modo da ridurre
al minimo – mediante idonee e preventive misure di sicurezza – i rischi
di distruzione o di perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito e non conforme alla finalità della raccolta. La
legge, infatti, vuole garantire che il trattamento dei dati
personali (e tanto più quelli
cosiddetti sensibili:
la salute, le idee politiche, religiose …) si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone. Per
“trattamento di una banca di dati” si intende qualsiasi operazione o
complesso di operazioni, svolti con o senza l’aiuto di mezzi elettronici
oppure automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, la
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione di dati. Nella
scuola andrebbero pertanto considerati “banche dati”:
il registro personale dell’insegnante, il registro dei verbali del
Consiglio di Intersezione o di Interclasse, il registro dei verbali del
Collegio dei Docenti e, nel caso si faccia riferimento a persone, anche
quello dei Consigli d’Istituto. Quali comportamenti adottare, anche in
considerazione che, per alcuni aspetti, vige – apparentemente in contrasto
- la Legge sulla cosiddetta Trasparenza? Per
quanto riguarda i Consigli
di Intersezione e di Interclasse con la presenza dei genitori,
si ricordano le competenze in merito: avanzare proposte, di interesse
generale della classe, al Collegio dei Docenti. Insegnanti e genitori non
dovrebbero mai riferirsi, pertanto, a singoli alunni (o insegnanti,
personale ATA, Dirigente Scolastico …), tanto meno verbalizzare qualcosa
in merito. Il
registro dei verbali dei
Consigli di Intersezione e di Interclasse con la sola presenza dei docenti
dovrebbe essere specifico per quest’organo collegiale ed essere conservato
sotto
chiave nella stanza del Dirigente
Scolastico, con diritto di accesso soltanto ai diretti interessati. Esso
contiene, infatti, osservazioni e rilievi sull’andamento
didattico-educativo della classe ma anche la segnalazione di quelle
situazioni particolari che richiedono interventi mirati di recupero, di
rinforzo degli apprendimenti e di quanto altro è indispensabile per attuare
in modo efficace la programmazione prevista. Le difficoltà da registrare
sono, in questa evenienza, molto significative, perché dovranno dimostrare
tutto ciò che la scuola ha fatto per evitare un insuccesso scolastico. Nel
caso di una bocciatura, infatti, la famiglia avrà diritto di farsi
rilasciare in copia tutte le parti di questi verbali in cui i docenti hanno
fatto riferimento al figlio, mentre le altre parti saranno ricoperte e rese
illeggibili. Ma dovrà essere garantito
dal Dirigente Scolastico (il
“titolare” cui competono le decisioni sulle modalità del trattamento
dei dati personali) che nessun altro -
insegnanti di altre classi, personale di Segreteria, collaboratori
scolastici, altri genitori …- abbia accesso ad informazioni personali o
sensibili, anche perché l’accesso avrebbe scopi diversi da quelli degli
insegnanti che hanno registrato i dati. I
genitori che vogliono tutelare il figlio avranno accesso pure a qualsiasi
altra forma di registrazione del profitto scolastico e delle osservazioni
sui comportamenti del loro figlio. Se ne deduce che anche i Registri
personali degli insegnanti o
qualsiasi “quadernetto” uno adotti per segnare le interrogazioni, i voti
o tutto ciò che concerne gli avvenimenti in classe, dovrà essere tenuto sotto
chiave, in un armadio dell’aula
o almeno in un cassetto, tanto più che i registri vanno obbligatoriamente
lasciati a scuola. Se il Dirigente Scolastico non ha già pensato a fornirvi
un posto sicuro di conservazione, pretendetelo voi! E
sarebbe anche diseducativo che un ragazzino andasse a leggere ciò che
l’insegnante scrive su di lui, sulla sua famiglia o sui suoi compagni, non
vi pare? Per
“dato personale” si intende qualunque informazione relativa a persona
fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente. Delicatissime
possono essere, a volte, le informazioni che ci vengono fornite da un
genitore che, trovandosi in una situazione particolare ed avendo con un
singolo insegnante una naturale propensione alla confidenza, rivela dettagli
di vita familiare e privata veramente personalissimi. Nel caso fossero
indispensabili o anche soltanto utili per la vita (scolastica e non) del
bambino, l’insegnante dovrà registrali e custodirli adeguatamente. Nel
caso fosse necessaria la segnalazione al Dirigente Scolastico, essa andrà
consegnata in busta chiusa
con la scritta “RISERVATA
PERSONALE”, in quanto dovrebbe
essere aperta soltanto dal Dirigente Scolastico e registrata nell’apposito
Protocollo
Riservato riguardante gli alunni. D’altra
parte, anche il nostro fascicolo personale, custodito dalla scuola in cui
prestiamo servizio, ha una parte riservata che può raccogliere dati
personali o sensibili che ci riguardano; in essa, ad esempio, sono
conservati i documenti riguardanti provvedimenti disciplinari a nostro
carico e che sono stati registrati in un Protocollo
Riservato riguardante i docenti. Tornando
agli alunni, nel caso fosse necessario comunicare ai servizi sociali o al
Tribunale dei minori qualche informazione riservata, sarà compito del
Dirigente Scolastico trovare la forma legittima di comunicazione dei dati in
suo possesso. Per
quanto riguarda gli alunni certificati quali “diversamente abili”, con o
senza certificazione aggiuntiva di “gravità”, si entrerà nel merito
delle loro situazioni personali, sanitarie e/o sociali negli incontri
specifici del Gruppo, con la presenza degli insegnanti contitolari nella
classe, del Dirigente Scolastico, dei genitori, dei terapisti, degli
eventuali operatori sanitari e sociali. Il verbale redatto avrà sempre
carattere di riservatezza, sarà custodito sotto chiave negli uffici del
Dirigente e sotto la sua responsabilità. Gli insegnanti contitolari di tali
classi, e non soltanto l’insegnante di sostegno, hanno diritto di accesso
a tali verbali e ad avere in visione la diagnosi funzionale dell’alunno,
indispensabile ad una programmazione mirata. In
conclusione, le norme sulla riservatezza sono utili a proteggere i diversi
componenti della comunità, chiamando all’ordine chi favorisce scambi di
informazioni assolutamente inutili, se non dannose, invece di favorire la
serenità necessaria all’ambiente scolastico. Giuliana
Bagliani
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