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Redazione

Segreteria Nazionale

APRILE 2009


RISERVATEZZA

Fermiamo il gossip scolastico

 

A noi, che siamo tenuti al segreto d’ufficio per tutte le notizie “delicate” che riguardano gli alunni che ci sono affidati, non deve mancare un’attenzione particolare nel registrare  e segnalare dati che consideriamo importanti e di cui veniamo a conoscenza.

Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 tutela le persone rispetto al trattamento dei dati personali e precisa che questi devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, vanno raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo – mediante idonee e preventive misure di sicurezza – i rischi di distruzione o di perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito e non conforme alla finalità della raccolta.

La legge, infatti, vuole garantire che il trattamento dei dati personali (e tanto più quelli cosiddetti sensibili: la salute, le idee politiche, religiose …) si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone.

Per “trattamento di una banca di dati” si intende qualsiasi operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’aiuto di mezzi elettronici oppure automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione di dati.

Nella scuola andrebbero pertanto considerati “banche dati”:  il registro personale dell’insegnante, il registro dei verbali del Consiglio di Intersezione o di Interclasse, il registro dei verbali del Collegio dei Docenti e, nel caso si faccia riferimento a persone, anche quello dei Consigli d’Istituto. Quali comportamenti adottare, anche in considerazione che, per alcuni aspetti, vige – apparentemente in contrasto - la Legge sulla cosiddetta Trasparenza?

Per quanto riguarda i Consigli di Intersezione e di Interclasse con la presenza dei genitori, si ricordano le competenze in merito: avanzare proposte, di interesse generale della classe, al Collegio dei Docenti. Insegnanti e genitori non dovrebbero mai riferirsi, pertanto, a singoli alunni (o insegnanti, personale ATA, Dirigente Scolastico …), tanto meno verbalizzare qualcosa in merito.

Il registro dei verbali dei Consigli di Intersezione e di Interclasse con la sola presenza dei docenti dovrebbe essere specifico per quest’organo collegiale ed essere conservato sotto chiave nella stanza del Dirigente Scolastico, con diritto di accesso soltanto ai diretti interessati. Esso contiene, infatti, osservazioni e rilievi sull’andamento didattico-educativo della classe ma anche la segnalazione di quelle situazioni particolari che richiedono interventi mirati di recupero, di rinforzo degli apprendimenti e di quanto altro è indispensabile per attuare in modo efficace la programmazione prevista. Le difficoltà da registrare sono, in questa evenienza, molto significative, perché dovranno dimostrare tutto ciò che la scuola ha fatto per evitare un insuccesso scolastico.

Nel caso di una bocciatura, infatti, la famiglia avrà diritto di farsi rilasciare in copia tutte le parti di questi verbali in cui i docenti hanno fatto riferimento al figlio, mentre le altre parti saranno ricoperte e rese illeggibili. Ma dovrà essere garantito dal Dirigente Scolastico (il “titolare” cui competono le decisioni sulle modalità del trattamento dei dati personali) che nessun altro - insegnanti di altre classi, personale di Segreteria, collaboratori scolastici, altri genitori …- abbia accesso ad informazioni personali o sensibili, anche perché l’accesso avrebbe scopi diversi da quelli degli insegnanti che hanno registrato i dati.

I genitori che vogliono tutelare il figlio avranno accesso pure a qualsiasi altra forma di registrazione del profitto scolastico e delle osservazioni sui comportamenti del loro figlio. Se ne deduce che anche i Registri personali degli insegnanti o qualsiasi “quadernetto” uno adotti per segnare le interrogazioni, i voti o tutto ciò che concerne gli avvenimenti in classe, dovrà essere tenuto sotto chiave, in un armadio dell’aula o almeno in un cassetto, tanto più che i registri vanno obbligatoriamente lasciati a scuola. Se il Dirigente Scolastico non ha già pensato a fornirvi un posto sicuro di conservazione, pretendetelo voi!

E sarebbe anche diseducativo che un ragazzino andasse a leggere ciò che l’insegnante scrive su di lui, sulla sua famiglia o sui suoi compagni, non vi pare?

Per “dato personale” si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente. Delicatissime possono essere, a volte, le informazioni che ci vengono fornite da un genitore che, trovandosi in una situazione particolare ed avendo con un singolo insegnante una naturale propensione alla confidenza, rivela dettagli di vita familiare e privata veramente personalissimi. Nel caso fossero indispensabili o anche soltanto utili per la vita (scolastica e non) del bambino, l’insegnante dovrà registrali e custodirli adeguatamente. Nel caso fosse necessaria la segnalazione al Dirigente Scolastico, essa andrà consegnata in busta chiusa con la scritta “RISERVATA PERSONALE”, in quanto dovrebbe essere aperta soltanto dal Dirigente Scolastico e registrata nell’apposito Protocollo Riservato riguardante gli alunni.

D’altra parte, anche il nostro fascicolo personale, custodito dalla scuola in cui prestiamo servizio, ha una parte riservata che può raccogliere dati personali o sensibili che ci riguardano; in essa, ad esempio, sono conservati i documenti riguardanti provvedimenti disciplinari a nostro carico e che sono stati registrati in un Protocollo Riservato riguardante i docenti.

Tornando agli alunni, nel caso fosse necessario comunicare ai servizi sociali o al Tribunale dei minori qualche informazione riservata, sarà compito del Dirigente Scolastico trovare la forma legittima di comunicazione dei dati in suo possesso.

Per quanto riguarda gli alunni certificati quali “diversamente abili”, con o senza certificazione aggiuntiva di “gravità”, si entrerà nel merito delle loro situazioni personali, sanitarie e/o sociali negli incontri specifici del Gruppo, con la presenza degli insegnanti contitolari nella classe, del Dirigente Scolastico, dei genitori, dei terapisti, degli eventuali operatori sanitari e sociali. Il verbale redatto avrà sempre carattere di riservatezza, sarà custodito sotto chiave negli uffici del Dirigente e sotto la sua responsabilità. Gli insegnanti contitolari di tali classi, e non soltanto l’insegnante di sostegno, hanno diritto di accesso a tali verbali e ad avere in visione la diagnosi funzionale dell’alunno, indispensabile ad una programmazione mirata.

In conclusione, le norme sulla riservatezza sono utili a proteggere i diversi componenti della comunità, chiamando all’ordine chi favorisce scambi di informazioni assolutamente inutili, se non dannose, invece di favorire la serenità necessaria all’ambiente scolastico.

Giuliana Bagliani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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