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DICEMBRE 2008 ASPETTATIVA Per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio. L'aspettativa è disciplinata dall'articolo 18 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro e dal Testo Unico DPR n. 3 del 10 gennaio 1957. E’ erogata dal dirigente al personale docente sia con contratto a tempo indeterminato che determinato (purché si tratti di incarico annuale). L'aspettativa può essere fruita per motivi di famiglia o personali e anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Il nuovo contratto della scuola, al comma 3 dell'articolo 18, consente l'utilizzo dell'aspettativa della durata di un anno scolastico, su richiesta, per realizzare un'esperienza di diversa attività lavorativa o un periodo di prova. Vi è inoltre una legge, la n. 448 del 23.12.1998, che all'articolo 26, comma 14, riserva per i docenti con contratto a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova, la possibilità di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita (detto “anno sabbatico”) della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni (compreso il primo decennio). La norma recita testualmente: “I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali.” Questo significa che tale aspettativa spetta per diritto ed è indipendente dalla discrezionale concessione del dirigente scolastico. Dal punto di vista economico, l'aspettativa è senza assegni e non produce effetti né sulla pensione, né sulla buonuscita o sul TFR e inoltre non viene computata ai fini della progressione di carriera. Esiste tuttavia la possibilità di riscatto ai fini della pensione per i periodi usufruiti successivamente al 31.12.1996 fino a un massimo di tre anni e sono riscattabili a domanda. Per ottenere l'aspettativa è necessario presentare una domanda motivata al dirigente scolastico; l'amministrazione ha un mese di tempo per esprimersi in merito all'accoglimento o meno e può anche disporre una riduzione della durata richiesta così come può in qualunque momento revocarla per ragioni di servizio. Il periodo di aspettativa non può superare la durata di un anno. Se fra due periodi di aspettativa non intercorre un intervallo superiore ai sei mesi, i due periodi si sommano. In ogni caso la durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia non può superare i due anni e mezzo in un quinquennio, salvo casi di particolare gravità. Michela Gallina
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