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Redazione

Segreteria Nazionale

 

 

GIUGNO 2004


Anno di formazione e di prova

 

Il docente neonominato, deve sostenere “l’anno di formazione”, per la cui validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.

Ai fini del raggiungimento dei 180 giorni sono validi anche i giorni festivi (vacanze natalizie e pasquali) e quello infrasettimanale libero dalle lezioni. Il primo mese di astensione obbligatoria per maternità viene calcolato come servizio effettivo.

Il docente in periodo di prova è obbligato a seguire corsi di formazione (40 ore) organizzati dall’amministrazione scolastica. La frequenza di quest’ultimo corso è valida a condizione che l’insegnante frequenti non meno di due terzi del corso.

Nell’arco dell’anno di formazione il docente “in prova” verrà seguito da un tutor, nominato dal collegio dei docenti. L’insegnante alla fine dell’anno scolastico dovrà redigere una relazione da discutere innanzi al Comitato di Valutazione di cui fa parte anche il Dirigente Scolastico.

In caso di esito negativo, il periodo di prova può essere prorogato di un anno, mentre, qualora il docente in prova non raggiunga i 180 giorni di servizio, il periodo può essere prorogato fino al raggiungimento della soglia.

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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