Numero 192, pag 6-7 - Novembre 2015

La Legge di Stabilità n. 190 (cioè la Finanziaria) del 2014, all’art. 1 commi 332 e 333 ha deliberato ….. di non far funzionare le scuole italiane, a partire dal 1° settembre 2015.

“ARTICOLO 332 - A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi  (omissis) a: a) assistenti amministrativi … (omissis)…b) assistenti tecnici … (omissis)…c)  collaboratori scolastici per i primi sette giorni di assenza.

 

Attenti, cari lettori, all’ARTICOLO 334: “Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi … (omissis) al personale docente per il primo giorno di assenza”.

In tutti questi anni, anche prima della nefanda Legge di Stabilità 2014, in caso di assenza di un insegnante, i bambini venivano sistematicamente divisi e sparpagliati nelle altre classi dove, se non c’erano sedie a sufficienza, spesso rimanevano seduti a terra, con le loro masserizie, a meno che l’insegnante non si prendesse la briga, interrompendo la lezione, di allestire una situazione decorosa andando in giro per il plesso a cercare sedie e tavoli.

Ora si continua peggiorando ed a ben poco è servita la Nota del MIUR del 30/09/2015 inviata ai Direttori Regionali, in quanto richiama ad un generico “diritto allo studio” che va garantito, essendo un diritto costituzionale, e ricorda che dal 20 novembre arriverà nelle scuole anche l’Organico di Potenziamento con 3-8 docenti in più.

Quest'anno, durante il primo mese di scuola, si sono create situazioni paradossali nei diversi Istituti: qualche Dirigente soltanto annuncia la novità nel collegio, e poi ogni plesso si arrangia dividendo a casaccio le classi senza docente, col bidello che apre la porta dell’aula – anche senza bussare – e ti “ordina” di accogliere un tot numero di alunni altrui; chi lascia l’incombenza ai cosiddetti Referenti/Collaboratori/Responsabili di plesso i quali abbandonano la loro classe nella prima ora o mezz’ora di lezione per organizzare lo sparpagliamento, anche se non è stato chiarito (a loro stessi ed ai colleghi) se nel loro mansionario esiste anche quest’ingrato compito… E chi invece vorrebbe essere perfetto anche in una situazione veramente ingovernabile, soprattutto nella scuola dell’infanzia e nei piccoli plessi, predispone un “puntuale” ordine di servizio interno.

Una D.S. ha voluto organizzare (soltanto per le emergenze, ma ormai è una prassi) la distribuzione degli alunni nelle classi. Circolare interna n. 68 del 25 settembre 2015: suddividere gli alunni in modo precostituito (valutata la capienza di ogni aula), da tenere nel Registro (nomi e cognomi degli alunni da accogliere, assumendosene la responsabilità); comunicare anticipatamente agli alunni il loro gruppo di appartenenza e la classe di destinazione, se manca la loro insegnante; predisporre SEMPRE (è scritto maiuscolo) materiali e assegnazione di compiti per i propri alunni perché siano impegnati evitando interferenze nella classe accogliente (pensiamo all’infanzia ed ai bambini delle classi prime della primaria, con poca o nulla autonomia! E per tante ore …); recupero degli alunni smistati in aule diverse da parte dei docenti entrati nell’ora o nel turno successivo (con questa ricerca col lanternino di aula in aula, si sono già verificati problemi, specialmente alla secondaria di I grado); se non sarà possibile la distribuzione si procederà all’accorpamento; la sorveglianza sarà concessa soltanto nel caso di superamento della capienza dell’aula…ma “la lezione nella propria classe procederà regolarmente”. Si potrà per l’infanzia utilizzare il saloncino o la palestra della vicina scuola primaria…negli altri casi la D.S. dà incarico ai “Referenti di Plesso” di individuare l’area più adatta (sarà anche questo nel loro mansionario?! Una bella responsabilità delegata, ma chissà se accettata). Gli insegnanti di SOSTEGNO, nel caso fosse assente l’alunno loro affidato devono essere disponibili per “supplenze interne” (nel proprio plesso di servizio, si spera; ma comunque l’insegnante di sostegno è titolare nella classe, non è “a disposizione”) e, nel caso fosse assente l’insegnante titolare (voleva dire curricolare?), sarà chiamato a fare supplenza nella sua classe … salvo situazioni particolari …; la D.S. ha preannunciato di aver chiesto altre sedie al Comune, ma nel frattempo si devono utilizzare tutte le sedie disponibili (chi le va a prendere? Chi le porta da un’aula all’altra e le riporta indietro? I collaboratori poco o niente collaborano in tal senso) Circolare interna n. 70 del 23 settembre 2015: “ORDINE DI SERVIZIO PERMANENTE” – Si ordina a tutti i docenti di accogliere gli alunni privi di docente titolare, come nella circolare precedente. In premessa: VERIFICATA l’esiguità delle ore a disposizione dei docenti … VERIFICATA l’indisponibilità delle ore a disposizione nella tabella oraria delle lezioni…..

Altra osservazione: l’ordine di servizio dovrebbe essere individuale, per il singolo lavoratore, e non attribuito attraverso una generica Circolare interna. La Dirigente ha pensato anche a questo e, su un modulo prestampato e con la sua firma, arrivano nei plessi i nominativi dei docenti assenti, la classe “scoperta” e l’indicazione di che fare. Infatti, se non ci sono ore a disposizione, il Coordinatore del plesso dev’essere capace di trovare docenti disponibili ad accollarsi ore eccedenti (per un compenso miserevole di 7-8 euro all’ora! Attenzione: non sono ore aggiuntive d’insegnamento, infatti!), tanto per non dividere la classe.

Nella sua volontà di regolare il flusso migratorio, tale Dirigente non ha pensato che la suddetta organizzazione avrà ricadute anche pesanti sulla didattica e difficilmente gli insegnanti-funamboli potranno portare a termine quanto programmato. Si sarebbe dovuto investire di responsabilità, in questo senso, il Collegio dei Docenti, per valutare le ricadute che tale organizzazione può avere sulla didattica e sulle attività programmate, registrandone la frequenza (anche nei consigli di interclasse/intersezione). Non si è considerato neanche il rispetto del monte orario settimanale ed annuale delle discipline stabilito dal MIUR e forse irraggiungibile.

Nella decisione non è stata coinvolta neppure la RSU (art. 6, comma 2, punti h ed i), tanto più che potrebbe assegnare un compenso per l’impegno professionale “in aula”…connesso …alla flessibilità organizzativa e didattica  (art. 88, comma 2, paragrafo a), pur se tale flessibilità è stata imposta e non deliberata dal Collegio dei Docenti.

A questo proposito, ricordiamo che, in una sentenza recente (notizia tratta da Orizzontescuola.it), una Dirigente scolastica è stata condannata a risarcire una famiglia con 50.000 euro perché il figlio di 3 anni era stato smistato in un’altra sezione della scuola dell’infanzia che frequentava, causa l’assenza della sua insegnante. Pur avendo garantito la vigilanza, è successo che il bambino ha subito una piccola frattura non scomposta ad un braccio. Il giudice ha accertato che comunque la maestra aveva un numero di alunni maggiore rispetto a quello che era consentito: lo sdoppiamento delle classi va evitato (Nota del MIUR dd 23/05/2012) e va garantito il diritto costituzionale allo studio (Nota del MIUR dell’1/09/2015). Non sono quindi giustificabili – ha sostenuto il giudice – né dal punto di vista morale né dal punto di vista didattico né dal punto di vista della sicurezza, le prassi illegittime diffuse nelle scuole di spaccare in due tronconi (ma anche più) le classi, neppure con la motivazione che non ci sono fondi per le supplenze. Ciò comporta la responsabilità civile per i docenti che accolgono in classe un numero di alunni superiore e per i Dirigenti di essere denunciati per interruzione di pubblico servizio, per violazione delle norme di sicurezza e per violazione delle circolari del MIUR sull’attribuzione delle supplenze. In questo caso, la colpa riconosciuta è stata l’inosservanza dell’obbligo di sorveglianza.

Giuliana Bagliani