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Categoria: Luglio 2015
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 Numero 191, pag 4 - Luglio 2015

 Il CCNL scuola, poco chiarisce rispetto ai diritti delle lavoratrici in gravidanza, questo perchè vi è comunque una legge dello Stato di rango superiore che disciplina la materia e si tratta del D. Lgs. n. 151/2001, noto anche come Testo Unico di tutela della maternità.

Tale T.U. prevede il diritto, per coloro che abbiano l'esigenza di sottoporsi a visite prenatali o a controlli ed accertamenti medici e clinici, di fruire di permessi retribuiti (senza la decurtazione economica di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito con legge n. 133/08 - la famigerata tassa sulla malattia di Brunetta), non soggetti a recupero, nè a visita fiscale. Questo vale nel caso in cui tali esami possano essere effettuati solo in orario di servizio (art. 14 del D. Lgs. n. 151/2001). Al contempo, il comma 14 dell’art. 19 del CCNL 2006-09 equipara i diritti del personale con contratto a tempo determinato a quello con contratto a tempo indeterminato, pertanto anche le supplenti (comprese quelle aventi contratto per supplenze brevi) possono fruire degli stessi diritti delle loro colleghe di ruolo. Il medesimo principio è estensibile  alle docenti con contratto part time.

Mettiamo quindi in guardia le colleghe interessate dal seguire il consiglio, che a volte le segreterie delle scuole forniscono più o meno in buona fede, di ricorrere a permessi retribuiti (art. 15 CCNL - perchè sono pochi giorni nel corso dell'anno e generici, inoltre per i docenti a TD, non sono retribuiti), o brevi (art. 16 del CCNL - che devono essere recuperati); si tratterebbe in questo caso di limitazione di un diritto. E' la situazione specifica di "stato di gravidanza" che offre la possibilità di fruire di permessi, condizionati alla presentazione di documentazione medica e senza che vi sia apprezzamento discrezionale del dirigente scolastico, salvo l'obbligo di riprendere servizio se l'orario di effettuazione della visita e i tempi di spostamento lo consentano. Quindi non possono essere negati in virtù di fantomatiche esigenze organizzative ed è anche irrilevante il fatto che le visite si svolgano presso una struttura pubblica piuttosto che privata. Va altresì fatto notare che non vi è un tetto massimo di permessi fruibili.

Per le insegnanti in anno di prova, i giorni interi di permesso per visite prenatali non sono conteggiati nel computo dei 150 giorni obbligatori per la validità dell'anno.

Essendo giorni di assenza retribuita, sono validi ai fini del computo delle ferie e della maturazione del servizio nelle graduatorie a tutti gli effetti.

Michela Gallina