Numero 190, pag 7 - Aprile 2015

Con sentenza del 15 aprile 2015, un giudice del Tribunale di Treviso, ha emesso una sentenza in contrasto con l'orientamento ormai consolidato dello stesso Tribunale, accogliendo la tesi del Ministero e ritenendo che sia giustificata la trattenuta del 2,50%  sull'80%  della retribuzione.

 

Nella prov. di Treviso ci si trova nella seguente situazione:

- una cinquantina di ricorsi sono già passati in giudicato per mancata opposizione o per mancato appello alla sentenza che li confermava;

- alcuni sono pendenti in grado d'appello o in primo grado.

In sintesi l'argomentazione del giudicante è la seguente: non si tratta di rivalsa per contributi previdenziali, ma di riduzione della retribuzione lorda per evitare che i dipendenti in regime di TFR abbiano una retribuzione superiore a quella dei colleghi in TFS.

Poi, contraddittoriamente, la sentenza afferma che l'art. 1 del DPCM non esclude l'obbligo per l'amministrazione di operare l'incremento figurativo “ai fini previdenziali dell'applicazione della norma sul trattamento di fine rapporto, in misura corrispondente alla trattenuta operata”. Secondo lo stesso giudicante, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere all'incremento figurativo di cui sopra; però, qualora l'amministrazione non provvedesse, il dipendente non avrebbe il diritto di vedersi restituire le somme corrispondenti alla riduzione, ma quello di ottenere l'incremento dovuto e non quello ricevuto. La sentenza è contestabile laddove non considera che, a tutt'oggi, non vi è alcuna norma che disciplini il presunto “incremento figurativo”. Il risultato è che,  a fronte della decurtazione subita, il dipendente non riceve alcunché. Il giudicante infine prende atto che sui cedolini la trattenuta è indicata come “op.di prev.tfr” ma la ritiene una dicitura erronea e ribadisce che non di trattenuta ma di decurtazione si tratta.

A questo punto presenteremo Ricorso in Appello.

(Avv. Innocenzo D'Angelo)