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Categoria: Marzo 2015
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Numero 189, pag 5 - Marzo 2015

Le classi troppo numerose  ed in particolare una classe formata con 4 alunni disabili in situazione di gravità violano i diritti costituzionali, specie per i disabili, è quanto afferma la sentenza 10.09.2014 n° 2250 del TAR Sicilia-Palermo, sez. III. 

 

La sentenza del TAR di Palermo ripropone all'attenzione  la questione delle classi numerose, con riferimento, questa volta, alla tutela dei disabili.

Con questo pronunciamento viene affermato il diritto degli alunni disabili in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, all'istruzione e all’integrazione scolastica attraverso la frequenza di una classe con un numero limitato di alunni e, comunque, non superiore a 20 unità.

Il ricorso ha impugnato il provvedimento del dirigente scolastico di un Istituto superiore di Palermo, con il quale era stato disposto l’accorpamento di due classi, ciascuna con due alunni disabili giungendo così alla formazione di un’unica classe IV di 24 alunni compresi i quattro ragazzi certificati.

I ricorrenti lamentavano, nei confronti dell'Amministrazione scolastica, la violazione di numerosi precetti di rilevanza costituzionale oltre che dell'art. 24 della Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità e della normativa specifica di riferimento (Legge 104/1992). La decisione di accorpare le due classi, infatti, avrebbe leso palesemente i diritti degli alunni violando “le regole poste a presidio del diritto dei disabili all’istruzione ed all’integrazione scolastica poiché l’eccessivo affollamento minerebbe la didattica curriculare con refluenze sulla stessa inclusione scolastica”. A supporto della richiesta di annullamento dell'atto amministrativo citato, i ricorrenti riportavano anche l'ulteriore violazione e falsa applicazione, in particolare, del D.P.R. n. 81/2009 recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola [...]».

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso constatando che il quadro regolamentare di riferimento è dato proprio dal D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 e ricordando che esso prevede, all'art. 5, comma 2, che “le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni [...]”.

  1. Tommaso De Grandis