Numero 189, pag 6 - Marzo 2015

Sempre più frequentemente, gli insegnanti sono investiti da richieste che non rientrerebbero nella loro sfera di competenza, alcune di queste, in particolare, implicano anche conseguenze dal punto di vista della responsabilità civile. A tal proposito può essere utile leggere la scheda sottostante, gentilmente elaborata dal maestro Salvatore Pizzo. 

 

1) Quando si tratta di cure ricorrenti, dovute a prescrizioni mediche, se il docente non vuole assumersi la responsabilità della somministrazione dei farmaci, l'incombenza rimane a carico della famiglia e/o dell'Asl i cui dirigenti hanno l'obbligo di provvedere, mettendo a disposizione un operatore sanitario, a meno che il preside non voglia provvedere in proprio.... Nei piccoli Paesi, anche il Sindaco, nella qualità di Ufficiale di Governo, in casi estremi potrebbe essere chiamato in causa per individuare, con urgenza, figure professionali idonee.

2) Quando si tratta di farmaci salvavita, la cui necessità potrebbe tanto non verificarsi mai come presentarsi improvvisamente e senza possibilità di previsione, la faccenda cambia aspetto perché la mancata somministrazione di farmaci può rientrare nell'omissione di soccorso. In questo caso consigliamo ai colleghi che dovessero ricevere comunicazioni da parte dei DS rispetto a possibili patologie particolari degli alunni, di comunicare per iscritto che loro non hanno competenze mediche e/o sanitarie e che nell'eventualità interverranno nei limiti delle proprie capacità, cercando di somministrare il farmaco salvavita ed avvisando immediatamente il 118 (sempre ammesso che il farmaco salvavita sia a portata di mano).               

Salvatore Pizzo