Numero 213, pag 7 - Giugno 2021

La materia dell’infortunio sul lavoro, che dev’essere denunciato all’INAIL, è disciplinata all’art. 20 del CCNL 2006/09 recante il titolo di “infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio”.

L’articolo specifica che l’assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto, ciò significa che i giorni di assenza non vengono comparati alla malattia ordinaria e quindi soggetti alle stesse restrizioni: 18 mesi massimi in un triennio con le relative decurtazioni di stipendio progressive. Perciò al dipendente assente per infortunio spetta l'intera retribuzione. Tale principio vale sia per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che determinato.

Va ricordato inoltre che durante tale assenza il dipendente non è tenuto a garantire la reperibilità presso il proprio domicilio nelle fasce d’orario indicate per la visita del medico fiscale: 9-13 e 15-18.

M.G.