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Categoria: Novembre 2019
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Numero 208, pag 6 - Novembre 2019

IL DS non può delegare il vicario

Alcuni colleghi RSU chiedono se, in caso di prolungata assenza per malattia del dirigente scolastico, lo stesso possa delegare la conduzione della contrattazione e la firma del contratto d’Istituto al proprio collaboratore o se sia necessaria la presenza del dirigente dell’ambito territoriale.

 

Per quanto concerne la contrattazione integrativa, l’art. 4, comma 6 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, sancisce espressamente che essa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

Il successivo art. 7, comma 1, stabilisce la composizione delle delegazioni trattanti e dispone che, a livello di istituzione scolastica. esse sono formate dal dirigente scolastico, per la parte pubblica e dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali firmatari del CCNL, come previsto dall’accordo quadro 7.8.1998 sulla costituzione della RSU, per le organizzazioni sindacali.

Ai sensi dell’art. 34 del CCNL del 29.11.2007, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti.

La delega a tali docenti, così come disposto dall’art. 14, comma 22 della legge 135/2012 non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Per quanto riguarda la sostituzione del dirigente scolastico, il Consiglio di Stato con il parere n. 1021 della sezione II del 26 luglio 2000 ha sancito che “la soluzione al problema della sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento sembra debba piuttosto essere ricercata nella normativa generale e, quindi, nell’affidamento temporaneo di funzioni da parte del dirigente a uno dei suoi collaboratori ove si tratti di impedimenti di breve durata, o attraverso l’affidamento della reggenza da parte del competente dirigente generale per assenze protratte nel tempo”.

Pertanto, a parere di questa Agenzia ne consegue che se il dirigente si dovesse assentare per un lungo periodo, la Direzione scolastica regionale dovrà nominare un reggente o un sostituto autorizzato a condurre la trattativa.

(Parere dall’ARAN del 5.4.2016)