Stampa
Categoria: FAQ
Visite: 1962

FAQ - Numero 188, pag 5 - Novembre 2014

  1. Gli insegnanti assunti in ruolo per compensazione ad anno scolastico iniziato sono tenuti sia alla formazione che alla prova nel corrente a.s.?

I docenti di cui si tratta possono effettuare l' anno di prova se insegnano la medesima disciplina per cui sono stati immessi in ruolo, oppure se si tratta di discipline affini a cui si accede con lo stesso titolo di studio, se relative allo stesso grado d' istruzione.

Non è ammesso, inoltre, effettuare l'anno di prova se si insegna su posto comune ed il ruolo riguarda il sostegno e viceversa, oppure se non coincide il ruolo sul sostegno col grado d' istruzione in cui si sta effettivamente insegnando.

 

  1. Un insegnante con contratto fino al termine delle lezioni per attività alternative: "studio assistito" è stato assunto per compensazione. Il presente a.s. gli varrà comunque come anno di formazione e prova? Su cosa eventualmente farà la tesina dal momento che non svolge una vera e propria attività didattica?

Alla luce di quanto sopra, non è consentito l' anno di prova se si è in servizio sullo studio assistito, in quanto non riconducibile a classe di concorso.

 

  1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei servizi slitterà al 30 settembre 2015? O valgono i 30 giorni di tempo dall'assunzione?

La dichiarazione dei servizi, in assenza di un contratto d'insegnamento presso un'istituzione scolastica statale, va comunque fatta pervenire in tempi brevi (meglio se entro i previsti 30 giorni) all' Ufficio Scolastico Provinciale di appartenenza.

 

  1. I docenti assunti in ruolo per compensazione in corso d’anno hanno gli stessi diritti dei docenti di ruolo in materia di permessi retribuiti e per motivi di studio?

Chi all'atto dell'immissione in ruolo ha in essere un contratto a T.D. annuale o fino al termine delle attività didattiche, oppure ha stipulato contratti temporanei con le istituzioni scolastiche, si vede applicare le normative specifiche per le assenze, gli altri congedi, l'aspettativa e per la malattia per il personale a T.D. e le varie tipologie di contratto di cui sopra previste dal CCNL del 29/11/07.

La normativa di riferimento per l' esercizio del diritto allo studio è rappresentata dal CCIR (Contratto Collettivo Integrativo Regionale) della Regione di appartenenza che lo regolamenta per il personale a T.D. destinatario di contratti al 31/8 ed al 30/6.               

  Franco Capacchione