FAQ - Numero 188, pag 5 - Novembre 2014
- Gli insegnanti assunti in ruolo per compensazione ad anno scolastico iniziato sono tenuti sia alla formazione che alla prova nel corrente a.s.?
I docenti di cui si tratta possono effettuare l' anno di prova se insegnano la medesima disciplina per cui sono stati immessi in ruolo, oppure se si tratta di discipline affini a cui si accede con lo stesso titolo di studio, se relative allo stesso grado d' istruzione.
Non è ammesso, inoltre, effettuare l'anno di prova se si insegna su posto comune ed il ruolo riguarda il sostegno e viceversa, oppure se non coincide il ruolo sul sostegno col grado d' istruzione in cui si sta effettivamente insegnando.
- Un insegnante con contratto fino al termine delle lezioni per attività alternative: "studio assistito" è stato assunto per compensazione. Il presente a.s. gli varrà comunque come anno di formazione e prova? Su cosa eventualmente farà la tesina dal momento che non svolge una vera e propria attività didattica?
Alla luce di quanto sopra, non è consentito l' anno di prova se si è in servizio sullo studio assistito, in quanto non riconducibile a classe di concorso.
- Il termine per la presentazione della dichiarazione dei servizi slitterà al 30 settembre 2015? O valgono i 30 giorni di tempo dall'assunzione?
La dichiarazione dei servizi, in assenza di un contratto d'insegnamento presso un'istituzione scolastica statale, va comunque fatta pervenire in tempi brevi (meglio se entro i previsti 30 giorni) all' Ufficio Scolastico Provinciale di appartenenza.
- I docenti assunti in ruolo per compensazione in corso d’anno hanno gli stessi diritti dei docenti di ruolo in materia di permessi retribuiti e per motivi di studio?
Chi all'atto dell'immissione in ruolo ha in essere un contratto a T.D. annuale o fino al termine delle attività didattiche, oppure ha stipulato contratti temporanei con le istituzioni scolastiche, si vede applicare le normative specifiche per le assenze, gli altri congedi, l'aspettativa e per la malattia per il personale a T.D. e le varie tipologie di contratto di cui sopra previste dal CCNL del 29/11/07.
La normativa di riferimento per l' esercizio del diritto allo studio è rappresentata dal CCIR (Contratto Collettivo Integrativo Regionale) della Regione di appartenenza che lo regolamenta per il personale a T.D. destinatario di contratti al 31/8 ed al 30/6.
Franco Capacchione