Numero 188, pag 6 - Novembre 2014

La Circolare n. 2 (ad opera del Ministero della Funzione Pubblica) datata 17 febbraio 2014, aveva generato grandi perplessità e difficoltà interprestative. Essa infatti disponeva che per assenze dovute a visite specialistiche, terapie ed esami diagnostici, i dipendenti pubblici e, nel nostro caso, i docenti dovessero ricorrere ai permessi retribuiti (art. 15, CCNL 2006-09).

Nella circolare si leggeva infatti testualmente: “A seguito dell’entrata in vigore della novella, per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina del CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i premessi brevi o la banca delle ore)”. Il MIUR recepiva il contenuto della circolare con la nota prot. 5181 del 22 Aprile 2014 disponendo che “per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il personale non potrà usufruire, di regola, di assenze per malattia, dovendo invece usufruire dei permessi per documentati motivi personali o di istituti similari o alternativi quali permessi brevi" e ammettendo dunque la possibilità di fruire di istituti alternativi ai permessi retribuiti. Ma è stato solo a seguito di diffide rivolte ai dirigenti scolastici, di richieste di chiarimenti di dirigenti, uffici scolastici territoriali e di ricorsi presentati al Tar ed ai giudici del lavoro che il MIUR ha definitivamente chiarito le disposizioni contenute nella circolare del 17 Febbraio 2014 e nella nota MIUR 5181 del 22.4.2014. Il disposto normativo non riguardava in alcun modo il personale della scuola ma esclusivamente il personale Amministrativo in servizio nel MIUR. Si evince di conseguenza che in caso di visite specialistiche gli insegnanti potranno fruire di assenza per malattia, permesso breve o permesso retribuito (personale o di famiglia).

Gli ulteriori chiarimenti del MIUR sono stati importanti perché la circolare della Funzione Pubblica era suonata subito estremamente limitante considerata l'esiguità del numero di giorni di permessi annuali fruibili: 3 + 6 (art. 15 co 2 CCNL). Ci risulta che alcuni dirigenti scolastici neghino di poter fruire dell'assenza per malattia. In tal caso esortiamo gli iscritti a rivolgersi presso le sedi sindacali per farsi opportunamente tutelare.

Michela Gallina