Numero 202, pag 4 - Febbraio 2018

Una docente di un liceo di Barletta, nell´aprile del 2015 ha subito la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per il mancato utilizzo del registro elettronico. In realtà la docente utilizzava quello cartaceo perché la scuola era sprovvista di qualsiasi supporto informatico. Sostanzialmente si voleva imporre l´uso del registro elettronico, ma gli insegnanti dovevano provvedere a portare da casa il p.c. personale o annotare tutto a scuola sul cartaceo per poi ritrascrivere tutto a casa (cosa per giunta non legittima, visto che il registro è atto pubblico e va compilato al momento).


Quando nel marzo del 2015 il Dirigente Scolastico ha scoperto che la docente utilizzava un registro cartaceo le ha presentato una contestazione di addebito. Inutili le memorie difensive, il Dirigente ha sospeso dal servizio la docente per un giorno. La docente pertanto ha deciso di rivolgersi al giudice del lavoro, supportata dalla Gilda degli Insegnanti di Bari. La sentenza è arrivata il 16 febbraio 2018, dopo tre anni di sofferenza per l´insegnante, per l´ingiusta pena. Il Giudice del Tribunale di Trani ha annullato la sanzione disciplinare e ha condannato alle spese l´amministrazione.
Il Magistrato ha ribadito che: "La mancanza di adeguata strumentazione a scuola all´epoca del fatto addebitato non può certamente attribuirsi alla volontà della docente".
Questo conferma quello che da tempo la Gilda degli Insegnanti afferma. Purtroppo però ancora in troppe scuole i docenti si sentono costretti ad acquistare a proprie spese i supporti e, in alcuni casi, anche ad utilizzare la connessione internet del cellulare personale.
Ancor più inaccettabile è il fatto che nonostante un palese errore del dirigente, le spese legali debbano essere a carico dell´amministrazione. Di fronte a casi così evidenti, si auspica sia il Dirigente Scolastico a pagare di tasca propria, anziché la collettività.     

Vito Castellana