Numero 199, pag 3 - Marzo 2017

È in atto una palese discriminazione che penalizza i figli dei dipendenti pubblici sottraendo loro la presenza del padre, rispetto ai figli dei dipendenti privati.

 

In barba ai vari luoghi comuni che vedono nella categoria dei pubblici dipendenti un insieme di persone privilegiate al punto di meritare il nome di casta, si scoprono invece discriminazioni ad ogni piè sospinto.

La legge di Stabilità n. 232 del 2016 (art. 1 co 354) ribadita per il 2017, prevede l’istituzione di due giorni di congedo obbligatorio per i neo-papà, presentata come una grande innovazione diretta a valorizzare il ruolo del padre vicino all'evento della nascita. Al di là delle buone intenzioni, parte però con il piede sbagliato in quanto discrimina nel diritto tra dipendenti pubblici e privati, riconoscendo solo a questi ultimi il diritto/dovere di occuparsi dei figli, stabilendo due giorni di congedo obbligatorio da usufruirsi nei primi 5 mesi di vita del bambino.

Ad un insegnante, nostro iscritto, è stato negato il diritto di usufruire dei due giorni di congedo parentale con la motivazione che tale prerogativa, introdotta dalla finanziaria,  non è applicabile ai dipendenti pubblici in base all'art. 1 co 7 e 8 della cosiddetta Legge Fornero (L.92/2012). In parole povere per rendere concretamente usufruibile il diritto è necessario un decreto del Ministero della Funzione Pubblica che a tutt'oggi non è stato emanato. Quindi si tratta di un'inerzia dell'Amministrazione Pubblica, in particolare del Ministro Madia, che non si preoccupa di tutelare sufficientemente i diritti dei “suoi” dipendenti. A fronte di questa discriminazione ingiustificata, tanto più che va a privare i neonati figli di dipendenti pubblici della possibilità di avere il padre vicino, a differenza dei “fortunati” neonati figli di dipendenti privati, l'unica strada percorribile è quella di chiamare lo Stato Italiano avanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo affinchè sia costretto a porre rimedio all'ingiustizia e a valorizzare effettivamente la paternità (sia “pubblica” che “privata”) non limitandosi a facili proclami. Proprio perchè il soggetto tutelato è il neonato e non il padre, le norme che regolano la paternità dovrebbero essere uniformi e sovraordinate rispetto ai contratti e alle norme dei diversi settori di lavoro pubblico e privato, come già avviene, per esempio, per la maternità obbligatoria.

                         Michela Gallina e Innocenzo D’Angelo