Stampa
Categoria: Quesitario
Visite: 9517

Cari colleghi,

avrei bisogno di sapere se l'insegnante di sostegno di scuola primaria, o di altri ordini di scuola, è obbligato a partecipare ad ogni singola attività/uscita didattica/gita che coinvolga il proprio alunno, anche se nel giorno previsto il docente è in regolare  servizio in altra classe con un altro suo alunno. Non è prevista la sostituzione con altro collega?

Potreste indicarmi la normativa?

Giovanna M.

Cara Giovanna,

se la scuola ha organizzato un viaggio d’istruzione o un’uscita didattica, significa che il Consiglio di interclasse, rispetto alla decisione in merito ai viaggi o alle uscite (criteri, modalità) adottata dal Consiglio di Istituto e recepita dal Collegio dei docenti, deve avere deliberato l'effettuazione del viaggio quale attività inclusa nell’ offerta formativa. La delibera vincola tutti i componenti del Consiglio di classe alla realizzazione della attività prevista e, come si sa (Art. 5 Titolo I del D.L. 297/94), il docente di sostegno fa parte a pieno titolo del Consiglio di Classe di qualsiasi ordine di scuola. 

La programmazione deve essere rispettosa del regolamento del Consiglio d’istituto e, nei casi di alunni disabili, deve esprimersi il gruppo di lavoro per la 104/92 per autorizzare l’uscita ed esaminare le particolari garanzie di sicurezza che saranno diverse a seconda dell’handicap certificato.

Ogni Progetto d’uscita deve essere sottoscritto dai proponenti (docenti contitolari) e da quelle persone che si impegnano quali accompagnatori.

Non può essere imposto ad alcun accompagnatore, comunque, di sforare l’orario settimanale di lavoro: le attività aggiuntive sono facoltative.

La C.M. 291/92, art. 8, comma 2 (che costituisce ancora oggi un valido riferimento per le scuole), prevede infatti che nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno”. Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).