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Categoria: Febbraio 2017
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Numero 198, pag 2 - Febbraio 2017

Alcuni dirigenti scolastici tendono ad essere più realisti del re e a voler dare anticipazioni dell’attuazione della 107 anche negli aspetti che devono essere necessariamente disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, contratto che come ben sappiamo, non è ancora stato rinnovato.

 

Quindi, nonostante l’attuale contratto non preveda forme di flessibilità oraria e recupero di ore se non  in riferimento ai permessi brevi, alcuni capi d’istituto tentano di imporla in forma più o meno ambigua e strisciante. In una scuola in cui una classe con rientro pomeridiano era in uscita didattica ed un’insegnante, non coinvolta nella gita, avrebbe dovuto effettuare un orario dalle 10 alle 14, il dirigente ha preteso di modificare l’orario di quell’insegnante e farle recuperare le ore in altra giornata decisa dall’amministrazione.

Tale richiesta risulta del tutto illegittima e l’insegnante avrebbe dovuto semplicemente presentarsi a scuola nel suo orario abituale e “rimanere a disposizione” per eventuali supplenze qualora ci fosse stata la necessità. La richiesta di recupero delle ore in cui mancava la classe, in giorno diverso, non è contemplata né da contratto nazionale vigente, né dalla contrattazione integrativa di quell’Istituto. Come detto sopra, il recupero è previsto solo in caso di richiesta di permesso breve art. 16 co 3, CCNL (quindi per un’esigenza del lavoratore), mentre non è contemplato quando la situazione si crea per un'esigenza di servizio o organizzativa indipendente dalla volontà dell’insegnante (come nell’esempio riportato).

Se quindi i dirigenti dovessero avanzare una pretesa di questo tipo, è bene che gli insegnanti rispondano con un atto di rimostranza in cui fanno notare l’illegittimità della richiesta, se all’atto di rimostranza dovesse seguire una reiterazione dell’ordine di servizio, a quel punto dovrebbero comunque obbedire all’ordine, salvo poi rivalersene con l’aiuto del sindacato.

E’ opportuno non creare un’abitudine consolidata alla diponibilità al recupero che progressivamente rischia di sgretolare la certezza di un orario stabile di lavoro, rendendo anche più difficile la lotta sindacale per la salvaguardia di un diritto.

M.G.