Numero 197, pag 5 - Dicembre 2016

In alcune scuole i dirigenti scolastici tendono a disporre degli insegnanti baipassando le prerogative degli organi collegiali nell’assegnazione delle funzioni agli stessi. Riportiamo di seguito una serie di riferimenti normativi e tecnici che possono essere utilizzati per contrastare la deriva autoritaristica nella designazione delle Funzioni strumentali.

 

In alcuni dirigenti scolastici esiste la convinzione, peraltro non avvalorata da alcun riferimento normativo, che le funzioni strumentali all'offerta formativa non debbano essere designate dal Collegio dei Docenti. Ritengono infatti che dalle innovazioni riportate nel D.Lgs. 150/09 “Riforma della Pubblica Amministrazione” (meglio nota come Riforma Brunetta) non si possa che dedurre il superamento della norma contenuta nell'art. 33 c. 2 del vigente CCNL “Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. (…)”

Non è così, a nostro avviso. Seguendo il principio generale dell'ordinamento, secondo cui Lex specialis derogat generali, il capo d’istituto non può far riferimento esclusivo agli articoli del D. Lgs. 165/01 che riguardano la generalità dei dirigenti pubblici, ma li deve reinterpretare alla luce di quelli specifici che riguardano la scuola e l'istruzione, ovvero l'art. 15 comma 2, che delimita la sfera del potere dirigenziale nei confronti della gestione della ricerca e dell'insegnamento, ma soprattutto l'art. 25 che, immutato e anzi richiamato quasi letteralmente nella legge 107, al comma 2 stabilisce che “Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.” La versione della legge 107, art. 1 comma 78, con una certa ridondanza che non cambia la sostanza della questione, stabilisce che “Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonchè gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento.”

Alla luce delle argomentazioni riportate, riteniamo perciò doveroso che venga rispettata la competenza del Collegio dei Docenti  nella designazione delle Funzioni strumentali all'Offerta Formativa.                        

Maurizio Berni