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Categoria: Marzo 2016
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Numero 194, pag 3 - Marzo 2016

Esiti del ricorso al TAR

Le organizzazioni sindacali rappresentative, hanno presentato ricorso al Tar Lazio nei confronti del DM 850 del 27/10/2015, relativo al periodo di prova e formazione del personale docente neo assunto; un provvedimento applicativo della legge 107/2015, che include, fra i destinatari, anche i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo, nonostante si tratti di insegnanti già titolari di contratto a tempo indeterminato, che hanno già effettuato l’anno di prova e formazione all’atto della loro originaria immissione in ruolo; inoltre la disciplina riguardante la mobilità dei docenti, compresa quella professionale, è riservata per espressa previsione dei DD.Lgss. n. 165/2001 e n. 297/2004 alla contrattazione collettiva e pertanto non può soggiacere a decisioni discrezionali dell’Amministrazione.

 

La stessa amministrazione, con la nota 3699 del 29/2/2008, aveva peraltro precisato con chiarezza che “l’anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera”, riconoscendo come illogico e irragionevole richiedere a un docente che passa a un diverso ordine di scuola, avendo già maturato una consistente esperienza di servizio, la medesima formazione prevista per un docente neo-immesso in ruolo. A tutto ciò si aggiunge il fatto che, al momento della presentazione delle domanda di passaggio di ruolo, la 107 non era ancora legge dello Stato.  I sindacati hanno contestato evidenti forzature ed effetti di retroattività inaccettabili, nonché invasioni di campo sulle prerogative contrattuali in materia di organizzazione del lavoro.

In data 29 febbraio 2016, la Sezione Terza Bis del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ha pronunciato l'Ordinanza con cui,  rilevando profili di difetto di giurisdizione ed evidenziando che la controversia attiene alla disciplina della gestione del rapporto di lavoro che fuoriesce dalla giurisdizione del giudice amministrativo adito (cfr. ordinanze n.217 e 218 del 2016), ha respinto l'istanza. Il ricorso seguirà per tanto le vie della giustizia ordinaria.                              M.G.