Numero 193, pag 2 - Dicembre 2015
Molto frequentemente, di fronte alla programmazione di un viaggio di istruzione, o visita guidata di una classe in cui vi sia la presenza di un alunno diversamente abile, si pone il quesito se l'insegnante di sostegno sia obbligato o meno ad essere presente come accompagnatore.
Innanzi tutto va ricordato che visite e viaggi d'istruzione non costituiscono degli obblighi contrattuali di servizio per nessun insegnante, si tratta infatti di "attività aggiuntive". Premesso questo, gli organi collegiali (Consiglio di Interclasse e Collegio Docenti), che procedono alla delibera ed approvazione della gita, devono preventivamente acquisire e verbalizzare la dichiarazione di disponibilità o meno dei docenti, compresi anche i sostituti (nel caso i docenti della classe non siano disponibili). Gli insegnanti di sostegno, in quanto tali, non sono tenuti ad obblighi o prescrizioni ulteriori rispetto ai loro colleghi curricolari.
La normativa ministeriale che disciplina la materia dei viaggi e visite di istruzione fornisce indicazioni e chiarimenti operativi ma non elementi di prescrittività e lascia ampio margine decisionale all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche.
(Per i riferimenti normativi si vedano: la C.M. n. 291 – 14/10/1992, gli art. 7 e 10 del D.lgs. n. 297/1994, il D.P.R. 275/1999, la Nota Ministeriale 22009/2012).
M.G.